domenica 27 febbraio 2011

Le qualità del mediatore civile

Il mediatore deve avere tante qualità diverse, che ne fanno una persona umanamente molto attenta al contesto e al prossimo, ma anche un professionista preparato su molte materie diverse.
Tecnicamente il mediatore secondo quanto richiesto dalla Direttiva CE 2008/52 e dal dlgs 28/2010 deve essere:
  • neutrale, essere percepito come imparziale
  • preparato sulle tecniche di negoziazione
  • riservato
  • capace di entrare in empatia con le parti che deve aiutare a trovare un accordo soddisfacente
  • deve far evolvere la situazione delle parti da uno sguardo rivolto al passato, vincolato al fatto accaduto verso uno sguardo orientato al futuro positivo
  • deve portare la situazione nella direzione della flessibilità e del cambiamento
  • capire promuovere e gestire il cambiamento
Tutto questo non basta!
Il mediatore è un professionista come lo è un avvocato, un commercialista, un geometra, uno psicologo, un medico, un architetto.Ognuno ha le sue esperienze e le sue conoscenze.
Il mediatore, come tutti i professionisti è soggetto a un codice deontologico sia quello steso dalla Comunità Europea sia a quello che regola l'organizzazione della mediazione a livello di organismo per cui il mediatore lavora.

    venerdì 25 febbraio 2011

    Guida alla conciliazione realizzata da ASAC

    E' in edicola la guida alla conciliazione secondo il dlgs 28/2010 con Italia Oggi.

    Approfondimenti dedicati ai vantaggi e alle caratteristiche della mediazione, alle caratteristiche e al ruolo del mediatore. Il percorso di formazione del mediatore e gli obblighi rispetto all'organismo di mediazione.
    Infine e' davvero interessante e molto chiaro il capitolo dedicato alla mediazione transfrontaliera secondo quanto richiesto dalla Comunita' Europea nel 2008.

    Cercala in edicola oppure ordinala
    La conciliazione

    Casi pratici di Mediazione civile e commerciale

    Due esempi davvero utili in formato video

    Tratto da Il Sole24Ore: Mediazione Civile: un caso pratico
    Tratto da Youtube: Prove Tecniche di Conciliazione

    Un esempio di mediazione civile in forma di documento
    Tratto da Il Sole24Ore: Mediazione civile: analisi di un caso pratico

    Si ringraziano il Sole24Ore e al servizio arbitrato della camera di commercio di Milano

    giovedì 24 febbraio 2011

    Decreto Milleproroghe 2011 articolo sulla Mediazione Civile e commerciale

    ....
    Articolo 2, comma 16-decies
    (Conciliazione delle controversie civili e commerciali)


    La disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

    La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.


    Si ricorda che il decreto legislativo n. 28 del 2010 distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

    La mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità per l’avvio del processo civile; l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Essa opera rispetto ad alcune specifiche materie elencate nell'articolo 5. I criteri in base ai quali sono state individuate tali controversie concernono rapporti destinati a prolungarsi nel tempo e che conoscono una diffusione di massa (contratti assicurativi, bancari e finanziari); casi particolarmente conflittuali rispetto ai quali, anche per la natura della lite, appare particolarmente fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); liti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, gruppo sociale o area territoriale (condominio, locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisione, successioni, patto di famiglia). La condizione di procedibilità non si applica per le azioni inibitorie e risarcitorie di classe disciplinate dal codice del consumo; l’articolo 5, comma 4, esclude in alcuni procedimenti specificamente indicati sia il carattere obbligatorio della mediazione, sia la possibilità per il giudice di invitare comunque le parti a procedervi. Si tratta essenzialmente di procedimenti posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi (procedimenti per ingiunzione; convalida di licenza o sfratto, procedimenti possessori, procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, procedimenti in camera di consiglio, azione civile nel processo penale)..

    Nel corso del dibattito parlamentare sullo schema di decreto legislativo si è in particolare approfondito il tema della mediazione obbligatoria; i pareri espressi dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato contenevano alcune osservazioni, parzialmente recepite, in particolare relative alla modifica delle materie oggetto di mediazione obbligatoria.

    Si segnala che presso la Commissione giustizia del Senato sono in corso di esame le proposte di legge AS 2329 (Benedetti Valentini) e AS 2534 (Della Monica ed altri), recanti modifiche alla disciplina in materia di mediazione civile e commerciale. Entrambe le proposte di legge escludono che il ricorso alla procedura di mediazione possa costituire condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio.

    Il testo integrale relativo all'articolo dedicato alla proroga per la mediazione civile come condizione di procedibilità per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è tratto dal sito della Camera dei Deputati.

    Teoria della mediazione e abilità del mediatore

    La caratteristica propria della  mediazione è nel costituire un procedimento di negoziazione diretta fra le parti, ‘guidata’ da un terzo indipendente che cerca di aiutar a trovare una soluzione alla lite, senza avere un interesse personale nella stessa. In questo molto diversa dalla transazione!
    La funzione primaria del mediatore è di governare le fasi della negoziazione cooperativa, per portare le parti a raggiungere un accordo secondo la loro volontà e i loro reali interessi, molto diversi dalle posizioni iniziali di una qualsiasi trattativa.
    E’, in sostanza, una procedura (intesa come sequenza di atti comunicativi strutturati ma non formali) ‘non avversariale’ e che resta nella piena disponibilità delle parti (le quali restano libere di abbandonare in ogni momento la trattativa) in quanto si fonda sul consenso, sulla volontà comune e, quindi, in sostanza sulla collaborazione delle stesse.
    I sistemi ‘aggiudicativi’ di risoluzione delle controversie (processo, arbitrato) sono impostati sul binomio vittoria-insuccesso, parte vincente-parte perdente: questi sistemi hanno l’obiettivo di indagare il passato per ‘scoprire la verità’ ed applicare il diritto: i protagonisti del conflitto presentano al Giudice (o all’Arbitro, da questo punto di vista non v’è differenza) le loro pretese, contrastanti e reciprocamente escludenti.
    La mediazione facilitativa, invece, si concentra sugli interessi, le necessità e le motivazioni per cui le parti hanno assunto le posizioni o avanzato le pretese che hanno originato il conflitto.
    Raramente  le parti in conflitto accettano di esplorare i bisogni che stanno alla base delle loro pretese e ancora più difficilmente arrivano da sole a individuare le alternative valide e positive da soppesare con un eventuale accordo negoziale.
    Il Mediatore deve dunque saper spostare le parti da loro pretesi diritti ai loro reali bisogni, attraverso un'indagine fatta di sapienti domande che portino il mediatore stesso a capire la vicenda fino in fondo e le parti a interpretare l'accaduto in modo più razionale e distaccato.
    Il mediatore inoltre eve facilitare la comunicazione fra le parti per fare emergere elementi sulla base dei quali cercare una soluzione condivisa che, tendenzialmente, consenta alle parti di mantenere i rapporti; compito del mediatore è passare da uno sguardo rivolto al passato, al fatto accaduto ad uno sguardo verso il futuro perchè sia ancora di collaborazione e positivo per le parti.
    In sintesi la mediazione implica uno sguardo al futuro ed una cooperazione attiva delle parti per raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione che può coinvolgere anche aspetti non immediatamente connessi con la lite: è, quindi, parte delle dinamiche identificate come giochi a somma diversa da zero nei quali non si contempla un vincitore ed un vinto ma due parti che cercano insieme una soluzione, guidati da un terzo imparziale che le assiste nella negoziazione (tattica win-win)

    Differenze tra mediazione civile e causa civile

    Le differenze sono sostanziali e si potrebbe dire ontologiche:

    Il procedimento giurisdizionale 
    • si impone alle parti, almeno nei confronti di una parte – al suo avvio: che lo voglia o meno, se sono convenuto in giudizio, il giudizio si farà.
    • si stabiliscono torti e ragioni, ma difficilmente anche ottenendo giustizia e risercimento si sarà soddisfatti
    • tutto è delegato a legali e giudice, le parti non hanno praticamente diritto di parola
    • e un atto pubblico
    • la controversia viene risolta con un provvedimento che supera il piano della volontà delle Parti e ad esse si impone.
    La mediazione civile
    • è volontaria (ad eccezione delle materie per cui è condizione di procedibilità e per il rispetto di clausole contrattuali) 
    • è veloce 
    • è riservata, niente della controversia e della sua soluzione può essere mai divulgato
    • è autodiretta, le parti parlano e decidono in ogni momento per se stesse. 
    • L'assistenza legale è facoltativa e necessaria al massimo al termine per stendere il testo dell'accordo (contratto)

    martedì 22 febbraio 2011

    Cos'è la mediazione civile e commerciale

    La mediazione civile e commerciale, come definita dal dlgs 28/2010, grazie alla lungimiranza del Ministero di Giustizia e del Ministro Alfano, è un istituto davvero importante nel panorama dell'amministrazione della giustizia in Italia.

    La Mediazione può svolgersi infatti presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto e monitorato dal Ministero della Giustizia, e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dallo stesso Ministero della Giustizia.
    Per questo motivo la Mediazione civile e commerciale ha degli aspetti procedurali formali che ne garantiscono uno svolgimento: IMPARZIALE, NEUTRALE, RAPIDO E RISERVATO OLTRE CHE ASSOLUTAMENTE PIU' ECONOMICO RISPETTO ALLE CAUSE CIVILI.

    La mediazione è dunque veloce ed economica.
    Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di quattro mesi. Si tratta di un importante strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali che dal 20 marzo 2011 diventerà obbligatorio per alcune materie specifiche. Sono infine previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono, infatti, esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e le spese sostenute, fino a 500€ sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

    La Mediazione Civile e Commerciale su Twitter

    La comunità che si interroga sul futuro, il peso "civile e morale" e i vantaggi che potrà avere la mediazione civile e commerciale secondo il dlgs 28/2010 per la risoluzione dei conflitti in Italia al di là della tradizionale via giuridica è molto attiva in Twitter.

    Il nostro account è http://twitter.com/LaMediazione ma vedrete che ne troverete molti altri!

    giovedì 17 febbraio 2011

    La Mediazione: un fatto di cultura

    La mediazione è diversa dall'arbitrato perchè non termina con un giudizio vincolante, ma con un accordo trovato tra le parti, con il supporto del conciliatore, che soddisfi gli interessi di entrambe.

    La mediazione è diversa dalla transazione come definita dal codice civile perchè non si tratta di accordarsi facendo reciproche concessioni, bensì trovare un modo di soddisfare le esigenze e gli interessi di entrambe le parti in conflitto

    La mediazione non è solo un modo per ridurre il numero di cause in tribunale, ma con questo dlgs 28/2010, il Ministero di Giustizia ha voluto proporre una strada completamente nuova per cui a fronte di un contrasto le parti possano trovare un accordo e non interrompere le relazioni.