mercoledì 11 maggio 2011

Mediazione Civile: regole per il Trattamento dei Dati Personali

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha già reso obbligatorio dal 21 marzo 2011 il preventivo tentativo di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali nelle materie di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il Garante privacy, con due autorizzazioni (pubblicate sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2011), ha definito la modalità con cui trattare i dati personali delle parti coinvolte nella mediazione civile. Dai dati anagrafici a quelli più sensibili legati ad esempio allo stato di salute.
Il Garante ha pertanto confermato che il trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili (relativi, ad esempio, allo stato di salute) e giudiziari, deve essere conforme alle norme di legge, cioè al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Codice prevede che i soggetti pubblici possano trattare dati sensibili e giudiziari in base a un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Ai fini del trattamento dei dati sensibili e a carattere giudiziario, gli organismi di mediazione pubblici sono tenuti, pertanto, a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e aggiungere al proprio regolamento un documento che individui i tipi di dati (quali stato di salute, vita sessuale, condanne) e le operazioni eseguibili (vale a dire raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata). Non basterà dunque la ribadita regola della riservatezza, caratteristica propria dell'istituto della mediazione.

Questo aspetto vedrà coinvolti tutti gli Enti Autorizzati dalMinistero per la gestione delle procedure di Mediazione Civile.

Provvedimento in Inserisci link materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011


Mediazione Civile: Accordo raggiunto tra rappresentanti Avvocatura e Ministero Giustizia

Tratto da www.giustizia.it

Ad esito di una ampia ed approfondita discussione, terminata a notte fonda, su tutti i nodi più complessi dell’amministrazione della Giustizia civile e del ruolo dell’avvocatura, il ministro della Giustizia, i rappresentanti del CNF ed i presidenti degli Ordini e delle Unioni regionali che hanno accolto l’invito a partecipare all’incontro, si è convenuto di introdurre l’assistenza necessaria degli avvocati nei procedimenti di conciliazione obbligatoria e di costituire una cabina di regia permanente tra il ministro e l’avvocatura per risolvere il problema urgente dello riduzione dell’arretrato civile, con il coinvolgimento dell’avvocatura nella giurisdizione, la promozione della negoziazione assistita affidata ai difensori, la introduzione di limiti per valore alla conciliazione obbligatoria o, in alternativa, la fissazione di tariffe graduate.

La riunione ha segnato un risultato positivo che CNF ed Ordini hanno ottenuto, per la prima volta, dopo molti mesi di tensione, superando polemiche e pregiudizi.

“Oggi ricomincia un cammino comune per il bene della Giustizia in Italia - ha affermato il Guardasigilli a termine della riunione – questo cammino comune -conclude Alfano- porterà grandi risultati ai cittadini nel segno della efficienza della Giustizia civile”.

Personalmente mi sembra un buon accordo negoziale! Coinvolge più direttamente gli avvocati nella mediazione e questo forse porterà vantaggio alla diffusione della media conciliazione più rapida anche in Italia.
Inoltre, viene ribadito l'intento del Ministero di sfruttare il vantaggio della procedura di mediazione civile anche a fini deflattivi per la Giustizia Civile.

Un blog fondamentale per conoscere la mediazione civile

La mediazione civile e commerciale cosa è?
Che la si chiami mediazione civile o media conciliazione vi segnalo un blog chiarissimo, ricco di contributi informativi e formativi, scritti da una giovane e preparatissima avvocato, mediatore presso la CCIAA di Milano: Alessandra Grassi.

Il blog si chiama Mediazione tra pari

Alessandra Grassi, con continuità aggiorna il blog con post focalizzati sulla parte normativa, sulle tecniche negoziali e aggiunge una serie di interessantissime interviste per conoscere meglio la mediazione (da alcuni detta in modo impreciso media conciliazione).

Vi invito a leggerlo e a iscrivervi al suo feed

martedì 10 maggio 2011

Media conciliazione o mediazione civile?

Probabilmente in molti si saranno accorti del fatto che lo strumento giuridico introdotto dal D.Lgs. 28/2010 è chiamato in mille modi differenti. Il Ministero della Giustizia e in generale tutti coloro che sono favorevoli a questo nuovo istituto lo chiamano con nomi in linea con le definizioni fornite dalla legge: ossia, "mediazione civile e commerciale" o semplicemente "mediazione civile". Oltre ai nomi ufficiali, sui mezzi di informazione vengono utilizzati (in verità, sempre meno) altri nomi, del tutto inesatti, ma che comunque sono frutto più di una scarsa conoscenza della materia che di una vera volontà denigratoria: "conciliazione" (tout court), "mediazione conciliativa", "conciliazione obbligatoria", "mediazione obbligatoria", ecc. Infine, e arriviamo al punto, vi sono i contrari alla riforma i quali hanno inventato un vero e proprio nome alternativo che utilizzano quotidianamente per parlare male dell'istituto: "media-conciliazione" (tra l'altro, con le due parole ora scritte staccate, ora attaccate, ora col trattino, con la sbarra o altro).

Pur essendo chiaro sin dall'inizio lo scopo di cotanta creatività linguistica (ossia creare confusione tra la gente per impedire la diffusione dello strumento), sino ad ora sfuggiva ancora il modo preciso con il quale si mirava a raggiungere questo risultato.

Anche stavolta, una possibile risposta viene fornita da Google, il principale motore di ricerca al mondo, e si basa sulla considerazione che, al giorno d'oggi, qualunque tipo di informazione passi inevitabilmente attraverso internet. Immaginiamo che un cittadino qualsiasi voglia trovare in rete alcune notizie sull'argomento. Ebbene, qualunque ricerca effettuata utilizzando il nome "mediazione civile" gli restituirà sempre, come risultato, una serie di siti web (primo fra tutti, quello del Ministero della Giustizia) che parlano di questo istituto in termini oggettivi e corretti. Al contrario della ricerca svolta digitando il nome "media conciliazione", che spesso restituisce risultati che parlano della mediazione civile in termini negativi e mirano a screditarla. Volendo fare un esempio spiccio ma calzante, è come se un cittadino straniero cercasse informazioni sugli italiani utilizzando la parola "mafiosi", magari dopo averla sentita dire in tv. E' facile intuire il tipo di documenti nei quali egli si potrebbe imbattere e quale opinione potrebbe maturare nei nostri confronti.

Risulta pertanto evidente il biasimevole motivo per il quale i bastian contrari cerchino in tutti i modi di non incentivare la diffusione del vero nome della mediazione civile e di parlare, sempre e comunque, di "media conciliazione". Tutto ciò spiegherebbe l'utilizzo costante di un nome del tutto sconosciuto alla comunicazione istituzionale e sul quale fonti anche molto autorevoli si sono già pronunciate in modo preciso sottolineandone il contrasto con le definizioni dettate dalla legge (per tutte, la Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2011).

Se dunque è sempre stato evidente che il successo di questa riforma, definita da alcuni come epocale, si sarebbe giocato anche e soprattutto sul campo della comunicazione, ora che questa bizzarra strategia contro-informativa può essere finalmente chiara a tutti, coloro che ne sono gli artefici di certo non fanno una gran bella figura. A farne le spese è in particolare la loro credibilità, visto che, in un campo rigoroso quale è quello del diritto, simili "evoluzioni linguistiche" finiscono inevitabilmente per far sembrare colui che le compie semplicemente ridicolo.

Ringrazio per il contributo l’Associazione Culturale VivInsieme E-mail vivinsieme@libero.it

giovedì 5 maggio 2011

Quando la mediazione è affidata al buon senso

Il valore della mediazione familiare come strumento di gestione del conflitto è l’argomento del seminario «la mediazione familiare e il conflitto: verso la cultura del buon senso», promosso e organizzato dall’Associazione Ohana e in programma venerdì, alle 14, a Villa Zerbino di Genova.
In un momento di grande fermento, dovuto alla recente entrata in vigore del dlgs 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale, è interessante capire cosa cambia (se cambia qualche cosa) anche per la mediazione familiare, già attiva in Italia da qualche anno.

A mio parere per la mediazione civile e commerciale, in termini di rapporti tra professionisti, corsi di formazione per i mediatori e di procedura ci sarebbe molto da imparare dalla mediazione familiare.

«L’auspicio dell’Associazione Ohana che ha sede a Genova ed è presente anche in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna - sottolinea in particolare Anna Maria Calcagno - è quello di diffondere la cultura della mediazione familiare, che è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. Inoltre, l’intento è anche quello di realizzare una sinergica collaborazione tra professionisti, pur nel rispetto dei differenti compiti e ruoli: sebbene la mediazione si svolga in un contesto protetto completamente avulso dal contesto giudiziario - aggiunge la presidente di Ohana - occorre ricordare che il testo dell’accordo finale raggiunto in mediazione dovrà essere formalizzato dall’avvocato della coppia, esterno al percorso di mediazione, per essere trasfuso nel ricorso per separazione consensuale, che verrà omologato dal tribunale».