Il ministero precisa che avere introdotto un tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità nel giudizio civile ha un significato preciso.
Infatti, «la mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l'istante si sia rivolto ad un organismo di conciliazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione».
A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.
E’,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.
La previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.
Tratto da: Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti
Il Ministero di Giustizia sta affermando a voce sempre più forte di credere e aver creduto nell'istituto della mediazione come tentativo di risoluzione alternativo delle controversie.
Il mediatore assume un ruolo sempre più forte nella ricerca di soluzioni alternative, basandosi sulla propria capacità di ricondurre una controversia da un approccio avversariale ad uno collaborativo. Molto interessante e premiante per il mediatore, l'affermazione contenuta nella circolare in cui si afferma che il Mediatore deve lavorare anche con la sola parte presente per cercare di far emergere idee e proposte da sottoporre alla controparte.
La mediazione civile e commerciale non è solo un modo per ridurre il numero di cause in tribunale. Il Ministero di Giustizia ha voluto indicare un metodo alternativo attraverso cui le parti coinvolte in un qualsiasi contrasto possano trovare con l'aiuto di un mediatore preparato, imparziale, neutrale e riservato, un nuovo accordo e un rapporto soddisfacente.
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