In particolare si precisa che:
- l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
- nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
- nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
- le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
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