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sabato 7 gennaio 2012

Mediazione Civile e Mediazione Sociale

Vi segnalo una riflessione scaturita su Linkedin a proposito di un concetto più ampio di Mediazione: la Mediazione Sociale.

Gianmario Battaglia su Linkedin scrive: La Mediazione Sociale è un obbligo
La criminalità cresce di pari passo con la crisi economica. Oggi, a mio modesto avviso, occorre lavorare in tutti i Municipi per prevenire queste tragedie e la Mediazione sociale può essere un valido strumento per spegnere focolai di tensione, per unire le persone, per creare una barriera sociale di legalità.

Il mio commento è stato: Concordo completamente con te che obiettivo ben più grande della mediazione civile come risoluzione di liti già avvenute debba essere la Mediazione Sociale in grado di prevenire l'insorgere di piccoli o grandi conflitti.
Certamente la Mediazione Sociale andrebbe promossa a livello locale, ma aggiungo io anche a livello scolastico. Come già avviene in altri paese con buoni risultati, sarebbe molto utile se si potessero creare progetti scolastici, per la fascia di età dall'adolescenza alla maggiore età, volti a insegnare la mediazione come risorsa per la gestione di rapporti conflittuali. Certamente una strada lunga, ma che nel futuro potrà creare una generazione più attenta e disposta a mettersi in gioco per comprendersi invece di prendere la via diretta dello scontro.     

Voi cosa ne dite?         

venerdì 30 dicembre 2011

Intervista al Guardasigilli Paola Severino: la mediazione civile e commerciale proceda

D: La mediazione civile è già, in parte, in vigore. Quali effetti ha avuto?
R:«Dal 21 marzo al 30 settembre 2011 sono stati 33.800 i procedimenti aperti, più di 19.000 quelli definiti, per un valore medio della controversia pari a 93 mila euro, il 75% riguarda la mediazione obbligatoria, il 23% quella volontaria, l'1% delegata e l'1% obbligatoria per clausola di contratto. Per ora sono numeri inferiori alle attese. Ma mi aspetto molto dall'estensione, entro marzo, della mediazione obbligatoria ai contenziosi più corposi».
D:Quali?
«Le liti condominiali e gli incidenti stradali».
Ci sono state forti resistenze degli avvocati. Come si supereranno?
«Nell'80% dei procedimenti c'è stata l'assistenza di avvocati alle parti in causa».
Leggi tutto l'articolo

mercoledì 28 dicembre 2011

2011 un anno di mediazione

Sapete che seguo con attenzione il Blog mediazione tra pari, scritto e curato da Alessandra Grassi, mediatore civile presso il servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano e mediatore civile presso l’Istituto Superiore di Conciliazione di
Bergamo.
Oggi desidero condividere con voi questo link apparso sul blog qualche giorno fa, si tratta di una presentazione davvero interessante:
link: http://mediazionetrapari.wordpress.com/2011/12/28/la-mediazione-in-un-clik-un-anno-di-mediazione/

Grazie Alessandra

sabato 24 dicembre 2011

Novità del DL 212/2011 in tema di mediazione civile e commerciale

DL 212/2011 e novita’ in tema di mediazione: condanna in prima udienza per la mancata partecipazione e vigilanza sull’applicazione della disciplina

Il DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212, "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile", pubblicato in GU il 22/12/2011 e in vigore dal 23/12/2011, con riferimento alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, prevede le seguenti novità (art. 12):
- il capo di ogni ufficio giudiziario dovrà vigilare sull'applicazione della disciplina della "mediazione obbligatoria" e dovrà adottare iniziative tese a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice
- con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza, il giudice condannerà la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di "mediazione obbligatoria" senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio
Il testo dell'art. 12 DL 212/2011: Art. 12

Modifiche alla disciplina della mediazione
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila
sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche
nell'ambito dell'attivita' di pianificazione prevista dall'articolo
37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa
necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del
giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale,
al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della
giustizia.";
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le
seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio
alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza
successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».  

Tratto da http://www.iusreporter.it

mercoledì 13 aprile 2011

Il tentativo di mediazione non può essere dichiarato esaurito solo se una parte non si presenta

Il ministero precisa che avere introdotto un tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità nel giudizio civile ha un significato preciso.
Infatti, «la mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l'istante si sia rivolto ad un organismo di conciliazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione».

A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.
E’,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.

La previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.

Tratto da: Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti

Il Ministero di Giustizia sta affermando a voce sempre più forte di credere e aver creduto nell'istituto della mediazione come tentativo di risoluzione alternativo delle controversie.
Il mediatore assume un ruolo sempre più forte nella ricerca di soluzioni alternative, basandosi sulla propria capacità di ricondurre una controversia da un approccio avversariale ad uno collaborativo. Molto interessante e premiante per il mediatore, l'affermazione contenuta nella circolare in cui si afferma che il Mediatore deve lavorare anche con la sola parte presente per cercare di far emergere idee e proposte da sottoporre alla controparte.

martedì 12 aprile 2011

Conciliazione obbligatoria nelle cause civili

Eè arrivato il pronunciamento del TAR del Lazio sulla costituzionalità dei Regolamenti attuativi del dlgs 28/2010.

La decisione viene rimessa nelle mani della Corte Costituzionale alcuni punti specifici del regolamento sulla 'media-conciliazione', in particolare sull'aspetto della obbligatorietà del tentativo di mediazione prima del deposito della causa in tribunale.

Quello che pensiamo noi mediatori è chiaro, ma vale ancora una volta la pena di ripeterlo:
- la mediazione in poco tempo (max 4 mesi) può riuscire a comporre la controversia. I 4 mesi non spostano i tempi lunghissimi di un processo civile. Per lo più il tentativo si può fare intanto che si aspetta la prima udienza.
- la mediazione è economica e può essere affrontata anche senza necessità di assistenza legale. Le parti devono confrontarsi apertamente e direttamente
- il mediatore e gli organismi sono selezionati dal Ministero di Giustizia e dunque preparati alla dsicussione delle controversie
- la mediazione rende libere le parti di crearsi una propria soluzione soddisfacente, senza dover aspettare la decisione di un estraneo quale è il giudice.

A noi sembra che la Mediazione sia davvero una svolta epocale per la giustizia italiana e speriamo vivamente che interessi di parte non la sottraggano indebitamente come valida soluzione!


Leggi l'articolo

Vero o Falso sulla Mediazione

In poche domande e risposte tutti i vantaggi della mediazione spiegata in modo chiaro.

Vi consiglio di leggere sul sito www.conciliamilano.it questo Vero o Falso sulla Mediazione

Buona lettura!

domenica 3 aprile 2011

La mediazione civile solo ad avvocati e commercialisti?

Questo e' il titolo che nasce da un convegno di avvocati della Toscana che proporrebbero di limiate a queste due professioni l'esercizio della mediazione civile e commerciale. Link all'articolo
Se così fosse, allora passerei immediatamente anche io nelle schiere di coloro che dicono che la mediazione e' semplicemente un inutile doppione del processo civile.
Perché? Perché la mediazione fatta da "tecnici" Dell materia sarebbe un inutile copia del processo di attribuzione di colpe e ragioni e di risarcimenti scarsamente compensativi del torto subito.

La mediazione e' tutt'altro davvero. E' la ricerca di un interesse che va oltre la singola controversia, un interesse che nasce dalla comunicazione tra le parti, da un dialogo che un mediatore professionista sa far emergere!

E' una cosa davvero preoccupante che da più parti la mediazione sia ancora vista solo come occasione di business o di recupero mancati introiti, e non come fattore chiave per aiutare il nostro paese ad uscire da questa conflittualità diffusa e ormai all'eccesso.
La mediazione porta a diffondere al contrario la cultura del dialogo, della ricerca comune di una soluzione, non di un punto di vista singolo ed egoistico da far prevalere ad ogni costo!
Questo e' per me la mediazione!

venerdì 18 marzo 2011

Quando serve la mediazione Civile e Commerciale

Quando le persone hanno una disputa su questioni in materia civile, la mediazione può aiutare le parti a raggiungere una risoluzione in modo tempestivo ed economico, ma soprattutto efficace.

Un mediatore imparziale formato in modo adeguato, per assistere le parti in modo da aiutarle a parlare della controversia che le vede avversarie in modo da far emergere un atteggaimento costruttivo per risolvere le cose è la chiave di volta del successo di un procedimento di conciliazione.

La mediazioe può non essere la soluzione perfetta e migliore, ma è certemente quella scelta in modo autonomo e volontario dalle parti, con l'aiuto del conciliatori che li ha aiutati ad avere un atteggiamento adatto alla negoziazione cooperativa.

Anche se può sembrare che nella maggior parte dei casi di controversie civili, le parti facciano causa per questioni economiche di risarcimento e recupero crediti, molte volte in realtà, nel profondo, ci sono altri problemi che muovono i comportamenti delle parti.

La mediazione offre un ambiente sicuro e soprattutto riservato per le parti in modo da poter discutere la controversia, certi che nulla potrà trapelare all'esterno.

Inoltre, la procedura di mediazione è attivabile in qualsiasi momento, in modo molto rapido (occorrono al massimo 15 giorni e può durare al massimo 4 mesi) sia prima che dopo l'inizio del procedimento civile.
L'unico requisito è che le parti si impegnino a partecipare al processo di mediazione in modo attivo, aperto e disponibile. 

giovedì 24 febbraio 2011

Differenze tra mediazione civile e causa civile

Le differenze sono sostanziali e si potrebbe dire ontologiche:

Il procedimento giurisdizionale 
  • si impone alle parti, almeno nei confronti di una parte – al suo avvio: che lo voglia o meno, se sono convenuto in giudizio, il giudizio si farà.
  • si stabiliscono torti e ragioni, ma difficilmente anche ottenendo giustizia e risercimento si sarà soddisfatti
  • tutto è delegato a legali e giudice, le parti non hanno praticamente diritto di parola
  • e un atto pubblico
  • la controversia viene risolta con un provvedimento che supera il piano della volontà delle Parti e ad esse si impone.
La mediazione civile
  • è volontaria (ad eccezione delle materie per cui è condizione di procedibilità e per il rispetto di clausole contrattuali) 
  • è veloce 
  • è riservata, niente della controversia e della sua soluzione può essere mai divulgato
  • è autodiretta, le parti parlano e decidono in ogni momento per se stesse. 
  • L'assistenza legale è facoltativa e necessaria al massimo al termine per stendere il testo dell'accordo (contratto)