D: La mediazione civile è già, in parte, in vigore. Quali effetti ha avuto?
R:«Dal 21 marzo al 30 settembre 2011 sono stati 33.800 i procedimenti aperti, più di 19.000 quelli definiti, per un valore medio della controversia pari a 93 mila euro, il 75% riguarda la mediazione obbligatoria, il 23% quella volontaria, l'1% delegata e l'1% obbligatoria per clausola di contratto. Per ora sono numeri inferiori alle attese. Ma mi aspetto molto dall'estensione, entro marzo, della mediazione obbligatoria ai contenziosi più corposi».
D:Quali?
«Le liti condominiali e gli incidenti stradali».
Ci sono state forti resistenze degli avvocati. Come si supereranno?
«Nell'80% dei procedimenti c'è stata l'assistenza di avvocati alle parti in causa».
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La mediazione civile e commerciale non è solo un modo per ridurre il numero di cause in tribunale. Il Ministero di Giustizia ha voluto indicare un metodo alternativo attraverso cui le parti coinvolte in un qualsiasi contrasto possano trovare con l'aiuto di un mediatore preparato, imparziale, neutrale e riservato, un nuovo accordo e un rapporto soddisfacente.
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venerdì 30 dicembre 2011
mercoledì 11 maggio 2011
Mediazione Civile: regole per il Trattamento dei Dati Personali
Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha già reso obbligatorio dal 21 marzo 2011 il preventivo tentativo di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali nelle materie di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il Garante privacy, con due autorizzazioni (pubblicate sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2011), ha definito la modalità con cui trattare i dati personali delle parti coinvolte nella mediazione civile. Dai dati anagrafici a quelli più sensibili legati ad esempio allo stato di salute.
Il Garante ha pertanto confermato che il trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili (relativi, ad esempio, allo stato di salute) e giudiziari, deve essere conforme alle norme di legge, cioè al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il Codice prevede che i soggetti pubblici possano trattare dati sensibili e giudiziari in base a un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Ai fini del trattamento dei dati sensibili e a carattere giudiziario, gli organismi di mediazione pubblici sono tenuti, pertanto, a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e aggiungere al proprio regolamento un documento che individui i tipi di dati (quali stato di salute, vita sessuale, condanne) e le operazioni eseguibili (vale a dire raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata). Non basterà dunque la ribadita regola della riservatezza, caratteristica propria dell'istituto della mediazione.
Questo aspetto vedrà coinvolti tutti gli Enti Autorizzati dalMinistero per la gestione delle procedure di Mediazione Civile.
Provvedimento in Inserisci link materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011
Il Garante privacy, con due autorizzazioni (pubblicate sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2011), ha definito la modalità con cui trattare i dati personali delle parti coinvolte nella mediazione civile. Dai dati anagrafici a quelli più sensibili legati ad esempio allo stato di salute.
Il Garante ha pertanto confermato che il trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili (relativi, ad esempio, allo stato di salute) e giudiziari, deve essere conforme alle norme di legge, cioè al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il Codice prevede che i soggetti pubblici possano trattare dati sensibili e giudiziari in base a un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Ai fini del trattamento dei dati sensibili e a carattere giudiziario, gli organismi di mediazione pubblici sono tenuti, pertanto, a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e aggiungere al proprio regolamento un documento che individui i tipi di dati (quali stato di salute, vita sessuale, condanne) e le operazioni eseguibili (vale a dire raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata). Non basterà dunque la ribadita regola della riservatezza, caratteristica propria dell'istituto della mediazione.
Questo aspetto vedrà coinvolti tutti gli Enti Autorizzati dalMinistero per la gestione delle procedure di Mediazione Civile.
Provvedimento in Inserisci link materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011
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