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venerdì 30 dicembre 2011

Intervista al Guardasigilli Paola Severino: la mediazione civile e commerciale proceda

D: La mediazione civile è già, in parte, in vigore. Quali effetti ha avuto?
R:«Dal 21 marzo al 30 settembre 2011 sono stati 33.800 i procedimenti aperti, più di 19.000 quelli definiti, per un valore medio della controversia pari a 93 mila euro, il 75% riguarda la mediazione obbligatoria, il 23% quella volontaria, l'1% delegata e l'1% obbligatoria per clausola di contratto. Per ora sono numeri inferiori alle attese. Ma mi aspetto molto dall'estensione, entro marzo, della mediazione obbligatoria ai contenziosi più corposi».
D:Quali?
«Le liti condominiali e gli incidenti stradali».
Ci sono state forti resistenze degli avvocati. Come si supereranno?
«Nell'80% dei procedimenti c'è stata l'assistenza di avvocati alle parti in causa».
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mercoledì 11 maggio 2011

Mediazione Civile: regole per il Trattamento dei Dati Personali

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha già reso obbligatorio dal 21 marzo 2011 il preventivo tentativo di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali nelle materie di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il Garante privacy, con due autorizzazioni (pubblicate sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2011), ha definito la modalità con cui trattare i dati personali delle parti coinvolte nella mediazione civile. Dai dati anagrafici a quelli più sensibili legati ad esempio allo stato di salute.
Il Garante ha pertanto confermato che il trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili (relativi, ad esempio, allo stato di salute) e giudiziari, deve essere conforme alle norme di legge, cioè al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Codice prevede che i soggetti pubblici possano trattare dati sensibili e giudiziari in base a un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Ai fini del trattamento dei dati sensibili e a carattere giudiziario, gli organismi di mediazione pubblici sono tenuti, pertanto, a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e aggiungere al proprio regolamento un documento che individui i tipi di dati (quali stato di salute, vita sessuale, condanne) e le operazioni eseguibili (vale a dire raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata). Non basterà dunque la ribadita regola della riservatezza, caratteristica propria dell'istituto della mediazione.

Questo aspetto vedrà coinvolti tutti gli Enti Autorizzati dalMinistero per la gestione delle procedure di Mediazione Civile.

Provvedimento in Inserisci link materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011


giovedì 21 aprile 2011

Il ruolo…positivo…delle emozioni nella mediazione civile

A cosa servono le emozioni per arrivare ad una conciliazione? Sono utili o sono un ostacolo? Cosa fa un mediatore quando si trova davanti una parte molto emotiva e di fronte alle proprie emozioni?

Le emozioni sono davvero il codice di accesso, la password, per arrivare a intravedere la soluzione e lavorare con le parti affinchè approdino alla migliore soluzione di una controversia, in termini di soddisfazione e riconquista del rapporto.
Molti mediatori hanno paura che affrontando le emozioni la situazione possa sfuggire loro di mano ed esplodere, temono di perdere il filo logico del percorso di mediazione.
Esplorare le emozioni, fare domande per comprenderle meglio, scoprire i valori morali da cui scaturiscono serve a far emergere aspetti importanti su cui lavorare e da richiamare sul tavolo negoziale al momento delle ipotesi di accordo, cioè nella fase più razionale.
Purtroppo è ancora troppo diffusa, soprattutto tra coloro che hanno una formazione giuridica o tecnica, che le mediazioni commerciali, a differenza di quelle familiari e penali, debbano essere risolte solo attraverso una gestione razionale, ragionevole ed efficiente.
In realtà, come ha anche detto più volte, commentando il dlgs 28/2010, il Ministro Alfano,
molte delle controversie civili commerciali coinvolgono forti emozioni:
– impresa familiare
– risarcimento del danno per colpa medica
– controversie di tipo finanziario
– rapporti societari
– condominio
– diffamazione

Le persone percepiscono un conflitto, perché qualche cosa sembra loro “sbagliato” e non si sentono di abbandonare un conflitto finché le cose non si siano “raddrizzate” o essi abbiano cambiato il convincimento intorno alla serietà delle violazioni morali o normative avvenute per avere una più completa conoscenza del conflitto (delle tensioni relazionali, degli interessi della disputa, delle preoccupazioni nascoste e delle posizioni contrapposte).
Per questo motivo, è una parte critica del ruolo del mediatore, la capacità di occuparsi delle cause emotive, di come le parti definiscono e vivono il conflitto, il loro sistema di valori.
Naturalmente le emozioni non sono solo quelle che animano il conflitto nelle singole parti, ma sono anche le emozioni delle parti rispetto al rapporto tra di loro e rispetto al mediatore.
Comprendere questo quadro permette di inquadrare la questione in modo più completo per poter aiutare le parti in modo profondo a ritrovare la serenità per leggere le situazioni in modo più distaccato, lucido e costruttivo.

Il primo passo, di solito, si può ottenere con il riattivare la comunicazione diretta delle parti tra loro….da qui in poi è tutto in discesa e le soluzioni possibili alla controversia emergeranno in modo spontaneo.

Concordate?

martedì 12 aprile 2011

Conciliazione obbligatoria nelle cause civili

Eè arrivato il pronunciamento del TAR del Lazio sulla costituzionalità dei Regolamenti attuativi del dlgs 28/2010.

La decisione viene rimessa nelle mani della Corte Costituzionale alcuni punti specifici del regolamento sulla 'media-conciliazione', in particolare sull'aspetto della obbligatorietà del tentativo di mediazione prima del deposito della causa in tribunale.

Quello che pensiamo noi mediatori è chiaro, ma vale ancora una volta la pena di ripeterlo:
- la mediazione in poco tempo (max 4 mesi) può riuscire a comporre la controversia. I 4 mesi non spostano i tempi lunghissimi di un processo civile. Per lo più il tentativo si può fare intanto che si aspetta la prima udienza.
- la mediazione è economica e può essere affrontata anche senza necessità di assistenza legale. Le parti devono confrontarsi apertamente e direttamente
- il mediatore e gli organismi sono selezionati dal Ministero di Giustizia e dunque preparati alla dsicussione delle controversie
- la mediazione rende libere le parti di crearsi una propria soluzione soddisfacente, senza dover aspettare la decisione di un estraneo quale è il giudice.

A noi sembra che la Mediazione sia davvero una svolta epocale per la giustizia italiana e speriamo vivamente che interessi di parte non la sottraggano indebitamente come valida soluzione!


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venerdì 8 aprile 2011

ASAC Agenzie Milano: protagonista nella mediazione civile

L’Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione – A.S.A.C. nasce per iniziativa del Collegio dei Ragionieri di Milano e Lodi il 18 Febbraio 2003.
Da anni diffonde la cultura dei metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, quali conciliazione e mediazione e gestisce incontri di mediazione civile e societaria.
L’Associazione organizza e promuove la formazione e l’aggiornamento professionale di conciliatori e mediatori sia attraverso i corsi secondo i requisiti del Ministero di Giustizia sia con un percorso formativo continuo fatto da seminari di approfondimento mensili.

A.S.A.C. annovera oltre 115 mediatori tra i propri Soci.
L'Associazione è iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 accreditata con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222.

sabato 26 marzo 2011

Quando mediazione fa rima con collaborazione

Il mediatore lo scrivono tutti, a partire dal testo del dlgs 28/2010, e' un professionista terzo, neutrale e imparziale che, con il suo operato e la sua esperienza anche in tecniche di negoziazione, ha come unico fine riuscire a portare le parti a trovare un accordo di reciproca soddisfazione.

La mediazione pero' in Italia e' ancora poco diffusa, non c'è ancora il passa parola favorevole che si merita, ne forme di pubblicità istituzionali per ora.
La pubblicità e' lasciata agli Organismi di Mediazione, ma anche ai singoli mediatori, come prevede il codice deontologico del mediatore emanato dalla Comunità Europea.
Il mediatore pero', facendo una buona pubblicità e convincendo con la sua passione le persone con cui intrattiene rapporti di amicizia o di lavoro, rischia poi di non poter, in caso di necessita', seguire la procedura di conciliazione per evidenti conflitti di interesse.
E allora? Ecco che iniziano a formarsi network di professionisti che si conoscono e si stimano, in modo da avere esperti da consiliare ai propri contatti.
Io stessa, faccio parte di un gruppo di mediatori accreditati dall'organismo ASAC Agenzie di Milano, che ha da poco creato un proprio sito web esplicativo delle proprie competenze a disposizione di chi ha la necessita' di scegliere un mediatore professionista. Visita il sito di ConciliaMilano.it

martedì 8 marzo 2011

Buona festa della Donna a tutte le Mediatrici

Buona festa della donna a tutte le mediatrici italiane!

Non mi piace fare discorsi come "parità", "quote rosa" o altre forme di pubblica assistenza di questo tipo, ma in questo caso mi sento di dire che le qualità che un mediatore deve avere, sono molto affini e comunque agevolate dalle caratteristiche tipicamente femminili: sensibilità e intuizione.

E allora che la Festa della Donna, a 12 giorni dalla entrata in vigore del dlgs 28/2010 nella sua interezza (o quasi), sia di auspicio per un nuovo ruolo speciale che le donne mediatrici  sapranno ritagliarsi con le proprie forze nel panorama dell'aiuto alla giustizia italiana.

TANTI AUGURI CARE COLLEGHE MEDIATRICI!

giovedì 3 marzo 2011

Mediazione secondo il dlgs 28/2010 e Mediazione come attività di consulenza

L’attività di mediazione, intesa come lavoro per il raggiungimento di un accordo attraverso tecniche di negoziazione cooperativa, può essere esercitata da professionisti non inseriti nel registro degli organismi accreditati, non avendo il legislatore riservato ad essi lo svolgimento della medesima, ma diverso sarà il valore giuridico dell’atto conclusivo del procedimento: nel caso di verbale di accordo sottoscritto nell’ambito della procedura regolata dal d.lgs. n. 28/2010, lo stesso è suscettibile di omologa presso il Tribunale competente e di acquisizione del valore di titolo esecutivo e come detto ipotecario; nel caso di accordo raggiunto in sede diversa da quella disciplinata dal d.lgs. n.28/2010, l’atto conclusivo avrà unicamente valore di atto negoziale, con conseguenti effetti, reali od obbligatori, previsti per i contratti (titolo esecutivo nei limiti di cui all’art. 474 c.p.c.).

domenica 27 febbraio 2011

Le qualità del mediatore civile

Il mediatore deve avere tante qualità diverse, che ne fanno una persona umanamente molto attenta al contesto e al prossimo, ma anche un professionista preparato su molte materie diverse.
Tecnicamente il mediatore secondo quanto richiesto dalla Direttiva CE 2008/52 e dal dlgs 28/2010 deve essere:
  • neutrale, essere percepito come imparziale
  • preparato sulle tecniche di negoziazione
  • riservato
  • capace di entrare in empatia con le parti che deve aiutare a trovare un accordo soddisfacente
  • deve far evolvere la situazione delle parti da uno sguardo rivolto al passato, vincolato al fatto accaduto verso uno sguardo orientato al futuro positivo
  • deve portare la situazione nella direzione della flessibilità e del cambiamento
  • capire promuovere e gestire il cambiamento
Tutto questo non basta!
Il mediatore è un professionista come lo è un avvocato, un commercialista, un geometra, uno psicologo, un medico, un architetto.Ognuno ha le sue esperienze e le sue conoscenze.
Il mediatore, come tutti i professionisti è soggetto a un codice deontologico sia quello steso dalla Comunità Europea sia a quello che regola l'organizzazione della mediazione a livello di organismo per cui il mediatore lavora.

    venerdì 25 febbraio 2011

    Guida alla conciliazione realizzata da ASAC

    E' in edicola la guida alla conciliazione secondo il dlgs 28/2010 con Italia Oggi.

    Approfondimenti dedicati ai vantaggi e alle caratteristiche della mediazione, alle caratteristiche e al ruolo del mediatore. Il percorso di formazione del mediatore e gli obblighi rispetto all'organismo di mediazione.
    Infine e' davvero interessante e molto chiaro il capitolo dedicato alla mediazione transfrontaliera secondo quanto richiesto dalla Comunita' Europea nel 2008.

    Cercala in edicola oppure ordinala
    La conciliazione

    giovedì 24 febbraio 2011

    Decreto Milleproroghe 2011 articolo sulla Mediazione Civile e commerciale

    ....
    Articolo 2, comma 16-decies
    (Conciliazione delle controversie civili e commerciali)


    La disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

    La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.


    Si ricorda che il decreto legislativo n. 28 del 2010 distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

    La mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità per l’avvio del processo civile; l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Essa opera rispetto ad alcune specifiche materie elencate nell'articolo 5. I criteri in base ai quali sono state individuate tali controversie concernono rapporti destinati a prolungarsi nel tempo e che conoscono una diffusione di massa (contratti assicurativi, bancari e finanziari); casi particolarmente conflittuali rispetto ai quali, anche per la natura della lite, appare particolarmente fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); liti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, gruppo sociale o area territoriale (condominio, locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisione, successioni, patto di famiglia). La condizione di procedibilità non si applica per le azioni inibitorie e risarcitorie di classe disciplinate dal codice del consumo; l’articolo 5, comma 4, esclude in alcuni procedimenti specificamente indicati sia il carattere obbligatorio della mediazione, sia la possibilità per il giudice di invitare comunque le parti a procedervi. Si tratta essenzialmente di procedimenti posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi (procedimenti per ingiunzione; convalida di licenza o sfratto, procedimenti possessori, procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, procedimenti in camera di consiglio, azione civile nel processo penale)..

    Nel corso del dibattito parlamentare sullo schema di decreto legislativo si è in particolare approfondito il tema della mediazione obbligatoria; i pareri espressi dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato contenevano alcune osservazioni, parzialmente recepite, in particolare relative alla modifica delle materie oggetto di mediazione obbligatoria.

    Si segnala che presso la Commissione giustizia del Senato sono in corso di esame le proposte di legge AS 2329 (Benedetti Valentini) e AS 2534 (Della Monica ed altri), recanti modifiche alla disciplina in materia di mediazione civile e commerciale. Entrambe le proposte di legge escludono che il ricorso alla procedura di mediazione possa costituire condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio.

    Il testo integrale relativo all'articolo dedicato alla proroga per la mediazione civile come condizione di procedibilità per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è tratto dal sito della Camera dei Deputati.

    martedì 22 febbraio 2011

    La Mediazione Civile e Commerciale su Twitter

    La comunità che si interroga sul futuro, il peso "civile e morale" e i vantaggi che potrà avere la mediazione civile e commerciale secondo il dlgs 28/2010 per la risoluzione dei conflitti in Italia al di là della tradizionale via giuridica è molto attiva in Twitter.

    Il nostro account è http://twitter.com/LaMediazione ma vedrete che ne troverete molti altri!

    giovedì 17 febbraio 2011

    La Mediazione: un fatto di cultura

    La mediazione è diversa dall'arbitrato perchè non termina con un giudizio vincolante, ma con un accordo trovato tra le parti, con il supporto del conciliatore, che soddisfi gli interessi di entrambe.

    La mediazione è diversa dalla transazione come definita dal codice civile perchè non si tratta di accordarsi facendo reciproche concessioni, bensì trovare un modo di soddisfare le esigenze e gli interessi di entrambe le parti in conflitto

    La mediazione non è solo un modo per ridurre il numero di cause in tribunale, ma con questo dlgs 28/2010, il Ministero di Giustizia ha voluto proporre una strada completamente nuova per cui a fronte di un contrasto le parti possano trovare un accordo e non interrompere le relazioni.