La mediazione civile e commerciale non è solo un modo per ridurre il numero di cause in tribunale. Il Ministero di Giustizia ha voluto indicare un metodo alternativo attraverso cui le parti coinvolte in un qualsiasi contrasto possano trovare con l'aiuto di un mediatore preparato, imparziale, neutrale e riservato, un nuovo accordo e un rapporto soddisfacente.
venerdì 30 dicembre 2011
Intervista al Guardasigilli Paola Severino: la mediazione civile e commerciale proceda
R:«Dal 21 marzo al 30 settembre 2011 sono stati 33.800 i procedimenti aperti, più di 19.000 quelli definiti, per un valore medio della controversia pari a 93 mila euro, il 75% riguarda la mediazione obbligatoria, il 23% quella volontaria, l'1% delegata e l'1% obbligatoria per clausola di contratto. Per ora sono numeri inferiori alle attese. Ma mi aspetto molto dall'estensione, entro marzo, della mediazione obbligatoria ai contenziosi più corposi».
D:Quali?
«Le liti condominiali e gli incidenti stradali».
Ci sono state forti resistenze degli avvocati. Come si supereranno?
«Nell'80% dei procedimenti c'è stata l'assistenza di avvocati alle parti in causa».
Leggi tutto l'articolo
mercoledì 28 dicembre 2011
2011 un anno di mediazione
Bergamo.
Oggi desidero condividere con voi questo link apparso sul blog qualche giorno fa, si tratta di una presentazione davvero interessante:
link: http://mediazionetrapari.wordpress.com/2011/12/28/la-mediazione-in-un-clik-un-anno-di-mediazione/
Grazie Alessandra
lunedì 26 dicembre 2011
Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 in materia di mediazione civile e commerciale
In particolare si precisa che:
- l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
- nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
- nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
- le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
sabato 24 dicembre 2011
Novità del DL 212/2011 in tema di mediazione civile e commerciale
Il DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212, "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile", pubblicato in GU il 22/12/2011 e in vigore dal 23/12/2011, con riferimento alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, prevede le seguenti novità (art. 12):
- il capo di ogni ufficio giudiziario dovrà vigilare sull'applicazione della disciplina della "mediazione obbligatoria" e dovrà adottare iniziative tese a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice
- con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza, il giudice condannerà la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di "mediazione obbligatoria" senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio
Il testo dell'art. 12 DL 212/2011: Art. 12
Modifiche alla disciplina della mediazione
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila
sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche
nell'ambito dell'attivita' di pianificazione prevista dall'articolo
37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa
necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del
giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale,
al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della
giustizia.";
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le
seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio
alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza
successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».
Tratto da http://www.iusreporter.it
venerdì 2 dicembre 2011
ASAC-agenzie rinnova il proprio sito web
Il sito di ASAC-agenzie parte da una spiegazione molto dettagliata su cosa sia la mediazione civile e commerciale e sul ruolo del mediatore.
inoltre viene fornito l'elenco dei mediatori, accreditati dal Ministero facenti capo ad ASAC-agenzie, tra cui...:-) Link
Collegati al sito di ASAC-agenzie per conoscere meglio la Mediazione e attivare una procedura di mediazione Link
giovedì 7 luglio 2011
Mediazione e Negoziazione in azienda
Come lo so? le aziende medio grandi, in parte infliuenzate da esperienze già accadute positivamente all'estero, chiedono alle agenzie di organizzazione eventi di poter realizzare progetti di team building che abbiano proprio lo scopo di insegnare i principi della negoziazione.
E allora vi propongo di leggere il mio contributo Organizzazione TeamBuilding per imparare le tecniche di negoziazione, scritto sul blog eventiaziendali.wordpress.com
mercoledì 11 maggio 2011
Mediazione Civile: regole per il Trattamento dei Dati Personali
Il Garante privacy, con due autorizzazioni (pubblicate sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2011), ha definito la modalità con cui trattare i dati personali delle parti coinvolte nella mediazione civile. Dai dati anagrafici a quelli più sensibili legati ad esempio allo stato di salute.
Il Garante ha pertanto confermato che il trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili (relativi, ad esempio, allo stato di salute) e giudiziari, deve essere conforme alle norme di legge, cioè al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il Codice prevede che i soggetti pubblici possano trattare dati sensibili e giudiziari in base a un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Ai fini del trattamento dei dati sensibili e a carattere giudiziario, gli organismi di mediazione pubblici sono tenuti, pertanto, a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e aggiungere al proprio regolamento un documento che individui i tipi di dati (quali stato di salute, vita sessuale, condanne) e le operazioni eseguibili (vale a dire raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata). Non basterà dunque la ribadita regola della riservatezza, caratteristica propria dell'istituto della mediazione.
Questo aspetto vedrà coinvolti tutti gli Enti Autorizzati dalMinistero per la gestione delle procedure di Mediazione Civile.
Provvedimento in Inserisci link materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011
Mediazione Civile: Accordo raggiunto tra rappresentanti Avvocatura e Ministero Giustizia
Ad esito di una ampia ed approfondita discussione, terminata a notte fonda, su tutti i nodi più complessi dell’amministrazione della Giustizia civile e del ruolo dell’avvocatura, il ministro della Giustizia, i rappresentanti del CNF ed i presidenti degli Ordini e delle Unioni regionali che hanno accolto l’invito a partecipare all’incontro, si è convenuto di introdurre l’assistenza necessaria degli avvocati nei procedimenti di conciliazione obbligatoria e di costituire una cabina di regia permanente tra il ministro e l’avvocatura per risolvere il problema urgente dello riduzione dell’arretrato civile, con il coinvolgimento dell’avvocatura nella giurisdizione, la promozione della negoziazione assistita affidata ai difensori, la introduzione di limiti per valore alla conciliazione obbligatoria o, in alternativa, la fissazione di tariffe graduate.
La riunione ha segnato un risultato positivo che CNF ed Ordini hanno ottenuto, per la prima volta, dopo molti mesi di tensione, superando polemiche e pregiudizi.
“Oggi ricomincia un cammino comune per il bene della Giustizia in Italia - ha affermato il Guardasigilli a termine della riunione – questo cammino comune -conclude Alfano- porterà grandi risultati ai cittadini nel segno della efficienza della Giustizia civile”.
Personalmente mi sembra un buon accordo negoziale! Coinvolge più direttamente gli avvocati nella mediazione e questo forse porterà vantaggio alla diffusione della media conciliazione più rapida anche in Italia.
Inoltre, viene ribadito l'intento del Ministero di sfruttare il vantaggio della procedura di mediazione civile anche a fini deflattivi per la Giustizia Civile.
Un blog fondamentale per conoscere la mediazione civile
Che la si chiami mediazione civile o media conciliazione vi segnalo un blog chiarissimo, ricco di contributi informativi e formativi, scritti da una giovane e preparatissima avvocato, mediatore presso la CCIAA di Milano: Alessandra Grassi.
Il blog si chiama Mediazione tra pari
Alessandra Grassi, con continuità aggiorna il blog con post focalizzati sulla parte normativa, sulle tecniche negoziali e aggiunge una serie di interessantissime interviste per conoscere meglio la mediazione (da alcuni detta in modo impreciso media conciliazione).
Vi invito a leggerlo e a iscrivervi al suo feed
martedì 10 maggio 2011
Media conciliazione o mediazione civile?
Probabilmente in molti si saranno accorti del fatto che lo strumento giuridico introdotto dal D.Lgs. 28/2010 è chiamato in mille modi differenti. Il Ministero della Giustizia e in generale tutti coloro che sono favorevoli a questo nuovo istituto lo chiamano con nomi in linea con le definizioni fornite dalla legge: ossia, "mediazione civile e commerciale" o semplicemente "mediazione civile". Oltre ai nomi ufficiali, sui mezzi di informazione vengono utilizzati (in verità, sempre meno) altri nomi, del tutto inesatti, ma che comunque sono frutto più di una scarsa conoscenza della materia che di una vera volontà denigratoria: "conciliazione" (tout court), "mediazione conciliativa", "conciliazione obbligatoria", "mediazione obbligatoria", ecc. Infine, e arriviamo al punto, vi sono i contrari alla riforma i quali hanno inventato un vero e proprio nome alternativo che utilizzano quotidianamente per parlare male dell'istituto: "media-conciliazione" (tra l'altro, con le due parole ora scritte staccate, ora attaccate, ora col trattino, con la sbarra o altro).
Pur essendo chiaro sin dall'inizio lo scopo di cotanta creatività linguistica (ossia creare confusione tra la gente per impedire la diffusione dello strumento), sino ad ora sfuggiva ancora il modo preciso con il quale si mirava a raggiungere questo risultato.
Anche stavolta, una possibile risposta viene fornita da Google, il principale motore di ricerca al mondo, e si basa sulla considerazione che, al giorno d'oggi, qualunque tipo di informazione passi inevitabilmente attraverso internet. Immaginiamo che un cittadino qualsiasi voglia trovare in rete alcune notizie sull'argomento. Ebbene, qualunque ricerca effettuata utilizzando il nome "mediazione civile" gli restituirà sempre, come risultato, una serie di siti web (primo fra tutti, quello del Ministero della Giustizia) che parlano di questo istituto in termini oggettivi e corretti. Al contrario della ricerca svolta digitando il nome "media conciliazione", che spesso restituisce risultati che parlano della mediazione civile in termini negativi e mirano a screditarla. Volendo fare un esempio spiccio ma calzante, è come se un cittadino straniero cercasse informazioni sugli italiani utilizzando la parola "mafiosi", magari dopo averla sentita dire in tv. E' facile intuire il tipo di documenti nei quali egli si potrebbe imbattere e quale opinione potrebbe maturare nei nostri confronti.
Risulta pertanto evidente il biasimevole motivo per il quale i bastian contrari cerchino in tutti i modi di non incentivare la diffusione del vero nome della mediazione civile e di parlare, sempre e comunque, di "media conciliazione". Tutto ciò spiegherebbe l'utilizzo costante di un nome del tutto sconosciuto alla comunicazione istituzionale e sul quale fonti anche molto autorevoli si sono già pronunciate in modo preciso sottolineandone il contrasto con le definizioni dettate dalla legge (per tutte, la Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2011).
Se dunque è sempre stato evidente che il successo di questa riforma, definita da alcuni come epocale, si sarebbe giocato anche e soprattutto sul campo della comunicazione, ora che questa bizzarra strategia contro-informativa può essere finalmente chiara a tutti, coloro che ne sono gli artefici di certo non fanno una gran bella figura. A farne le spese è in particolare la loro credibilità, visto che, in un campo rigoroso quale è quello del diritto, simili "evoluzioni linguistiche" finiscono inevitabilmente per far sembrare colui che le compie semplicemente ridicolo.
Ringrazio per il contributo l’Associazione Culturale VivInsieme E-mail vivinsieme@libero.it
giovedì 5 maggio 2011
Quando la mediazione è affidata al buon senso
In un momento di grande fermento, dovuto alla recente entrata in vigore del dlgs 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale, è interessante capire cosa cambia (se cambia qualche cosa) anche per la mediazione familiare, già attiva in Italia da qualche anno.
A mio parere per la mediazione civile e commerciale, in termini di rapporti tra professionisti, corsi di formazione per i mediatori e di procedura ci sarebbe molto da imparare dalla mediazione familiare.
«L’auspicio dell’Associazione Ohana che ha sede a Genova ed è presente anche in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna - sottolinea in particolare Anna Maria Calcagno - è quello di diffondere la cultura della mediazione familiare, che è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. Inoltre, l’intento è anche quello di realizzare una sinergica collaborazione tra professionisti, pur nel rispetto dei differenti compiti e ruoli: sebbene la mediazione si svolga in un contesto protetto completamente avulso dal contesto giudiziario - aggiunge la presidente di Ohana - occorre ricordare che il testo dell’accordo finale raggiunto in mediazione dovrà essere formalizzato dall’avvocato della coppia, esterno al percorso di mediazione, per essere trasfuso nel ricorso per separazione consensuale, che verrà omologato dal tribunale».
venerdì 22 aprile 2011
La Conciliazione in azione
Per prepararmi al meglio ho trovato sul sito della Camera di Comemrcio di Firenze una serie molto interessante di video sulla Conciliazione in atto.
E' disponibile una simulazione di conciliazione legata al settore turistico. Molto interessante, vi consiglio la visione Camera di Commercio di Firenze
giovedì 21 aprile 2011
Il ruolo…positivo…delle emozioni nella mediazione civile
Le emozioni sono davvero il codice di accesso, la password, per arrivare a intravedere la soluzione e lavorare con le parti affinchè approdino alla migliore soluzione di una controversia, in termini di soddisfazione e riconquista del rapporto.
Molti mediatori hanno paura che affrontando le emozioni la situazione possa sfuggire loro di mano ed esplodere, temono di perdere il filo logico del percorso di mediazione.
Esplorare le emozioni, fare domande per comprenderle meglio, scoprire i valori morali da cui scaturiscono serve a far emergere aspetti importanti su cui lavorare e da richiamare sul tavolo negoziale al momento delle ipotesi di accordo, cioè nella fase più razionale.
Purtroppo è ancora troppo diffusa, soprattutto tra coloro che hanno una formazione giuridica o tecnica, che le mediazioni commerciali, a differenza di quelle familiari e penali, debbano essere risolte solo attraverso una gestione razionale, ragionevole ed efficiente.
In realtà, come ha anche detto più volte, commentando il dlgs 28/2010, il Ministro Alfano,
molte delle controversie civili commerciali coinvolgono forti emozioni:
– impresa familiare
– risarcimento del danno per colpa medica
– controversie di tipo finanziario
– rapporti societari
– condominio
– diffamazione
Le persone percepiscono un conflitto, perché qualche cosa sembra loro “sbagliato” e non si sentono di abbandonare un conflitto finché le cose non si siano “raddrizzate” o essi abbiano cambiato il convincimento intorno alla serietà delle violazioni morali o normative avvenute per avere una più completa conoscenza del conflitto (delle tensioni relazionali, degli interessi della disputa, delle preoccupazioni nascoste e delle posizioni contrapposte).
Per questo motivo, è una parte critica del ruolo del mediatore, la capacità di occuparsi delle cause emotive, di come le parti definiscono e vivono il conflitto, il loro sistema di valori.
Naturalmente le emozioni non sono solo quelle che animano il conflitto nelle singole parti, ma sono anche le emozioni delle parti rispetto al rapporto tra di loro e rispetto al mediatore.
Comprendere questo quadro permette di inquadrare la questione in modo più completo per poter aiutare le parti in modo profondo a ritrovare la serenità per leggere le situazioni in modo più distaccato, lucido e costruttivo.
Il primo passo, di solito, si può ottenere con il riattivare la comunicazione diretta delle parti tra loro….da qui in poi è tutto in discesa e le soluzioni possibili alla controversia emergeranno in modo spontaneo.
Concordate?
sabato 16 aprile 2011
Sciopero OUA: cosa ne dicono all'estero
venerdì 15 aprile 2011
giovedì 14 aprile 2011
mercoledì 13 aprile 2011
Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende regolamento attuativo
Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende regolamento attuativo
13 aprile 2011
Con riferimento alla pronuncia emessa ieri dal Tar del Lazio, il Ministero della Giustizia precisa che il giudice amministrativo ha rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte costituzionale perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma, significativamente, non ha sospeso, come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo impugnato che, al pari della corrispondente disciplina legislativa, resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali.
Il tentativo di mediazione non può essere dichiarato esaurito solo se una parte non si presenta
Infatti, «la mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l'istante si sia rivolto ad un organismo di conciliazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione».
A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.
E’,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.
La previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.
Tratto da: Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti
Il Ministero di Giustizia sta affermando a voce sempre più forte di credere e aver creduto nell'istituto della mediazione come tentativo di risoluzione alternativo delle controversie.
Il mediatore assume un ruolo sempre più forte nella ricerca di soluzioni alternative, basandosi sulla propria capacità di ricondurre una controversia da un approccio avversariale ad uno collaborativo. Molto interessante e premiante per il mediatore, l'affermazione contenuta nella circolare in cui si afferma che il Mediatore deve lavorare anche con la sola parte presente per cercare di far emergere idee e proposte da sottoporre alla controparte.
martedì 12 aprile 2011
Conciliazione obbligatoria nelle cause civili
La decisione viene rimessa nelle mani della Corte Costituzionale alcuni punti specifici del regolamento sulla 'media-conciliazione', in particolare sull'aspetto della obbligatorietà del tentativo di mediazione prima del deposito della causa in tribunale.
Quello che pensiamo noi mediatori è chiaro, ma vale ancora una volta la pena di ripeterlo:
- la mediazione in poco tempo (max 4 mesi) può riuscire a comporre la controversia. I 4 mesi non spostano i tempi lunghissimi di un processo civile. Per lo più il tentativo si può fare intanto che si aspetta la prima udienza.
- la mediazione è economica e può essere affrontata anche senza necessità di assistenza legale. Le parti devono confrontarsi apertamente e direttamente
- il mediatore e gli organismi sono selezionati dal Ministero di Giustizia e dunque preparati alla dsicussione delle controversie
- la mediazione rende libere le parti di crearsi una propria soluzione soddisfacente, senza dover aspettare la decisione di un estraneo quale è il giudice.
A noi sembra che la Mediazione sia davvero una svolta epocale per la giustizia italiana e speriamo vivamente che interessi di parte non la sottraggano indebitamente come valida soluzione!
Leggi l'articolo
Vero o Falso sulla Mediazione
Vi consiglio di leggere sul sito www.conciliamilano.it questo Vero o Falso sulla Mediazione
Buona lettura!
venerdì 8 aprile 2011
ASAC Agenzie Milano: protagonista nella mediazione civile
L’Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione – A.S.A.C. nasce per iniziativa del Collegio dei Ragionieri di Milano e Lodi il 18 Febbraio 2003.
Da anni diffonde la cultura dei metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, quali conciliazione e mediazione e gestisce incontri di mediazione civile e societaria.
L’Associazione organizza e promuove la formazione e l’aggiornamento professionale di conciliatori e mediatori sia attraverso i corsi secondo i requisiti del Ministero di Giustizia sia con un percorso formativo continuo fatto da seminari di approfondimento mensili.
A.S.A.C. annovera oltre 115 mediatori tra i propri Soci.
L'Associazione è iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 accreditata con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222.
lunedì 4 aprile 2011
Chi sta dalla parte del mediatore?
Molti avvocati ancora si arroccano in posizioni difensiva, qualcuno dice addirittura rallentando la consegna delle cause civili in una ultima speranza che la mediazione venga revocata.
Ma ora ci si mettono anche le assicurazioni. Parlando con un amico assicuratore, oggi, mi è stato detto che le principlai compagnie di assicurazione non faranno polizze professionali ai nuovi mediatori, perchè non essendoci "storia" su questa professione non si possono calcolare i rischi.
E' vero che l'organismo presso cui si opera ha una polizza imposta per legge dal Ministero di Giustizia, ma il singolo Mediatore avrebbe dovuto potersi a sua volta tutelare!
Ma noi andiamo avanti lo stesso...perchè crediamo che la mediazione possa davvero essere una svolta positiva a tutto il nostro sistema paese!
domenica 3 aprile 2011
La mediazione civile solo ad avvocati e commercialisti?
Se così fosse, allora passerei immediatamente anche io nelle schiere di coloro che dicono che la mediazione e' semplicemente un inutile doppione del processo civile.
Perché? Perché la mediazione fatta da "tecnici" Dell materia sarebbe un inutile copia del processo di attribuzione di colpe e ragioni e di risarcimenti scarsamente compensativi del torto subito.
La mediazione e' tutt'altro davvero. E' la ricerca di un interesse che va oltre la singola controversia, un interesse che nasce dalla comunicazione tra le parti, da un dialogo che un mediatore professionista sa far emergere!
E' una cosa davvero preoccupante che da più parti la mediazione sia ancora vista solo come occasione di business o di recupero mancati introiti, e non come fattore chiave per aiutare il nostro paese ad uscire da questa conflittualità diffusa e ormai all'eccesso.
La mediazione porta a diffondere al contrario la cultura del dialogo, della ricerca comune di una soluzione, non di un punto di vista singolo ed egoistico da far prevalere ad ogni costo!
Questo e' per me la mediazione!
sabato 26 marzo 2011
Quando mediazione fa rima con collaborazione
La mediazione pero' in Italia e' ancora poco diffusa, non c'è ancora il passa parola favorevole che si merita, ne forme di pubblicità istituzionali per ora.
La pubblicità e' lasciata agli Organismi di Mediazione, ma anche ai singoli mediatori, come prevede il codice deontologico del mediatore emanato dalla Comunità Europea.
Il mediatore pero', facendo una buona pubblicità e convincendo con la sua passione le persone con cui intrattiene rapporti di amicizia o di lavoro, rischia poi di non poter, in caso di necessita', seguire la procedura di conciliazione per evidenti conflitti di interesse.E allora? Ecco che iniziano a formarsi network di professionisti che si conoscono e si stimano, in modo da avere esperti da consiliare ai propri contatti.
Io stessa, faccio parte di un gruppo di mediatori accreditati dall'organismo ASAC Agenzie di Milano, che ha da poco creato un proprio sito web esplicativo delle proprie competenze a disposizione di chi ha la necessita' di scegliere un mediatore professionista. Visita il sito di ConciliaMilano.it
venerdì 25 marzo 2011
AS Connet CORSO PER DIVENTARE MEDIATORE PROFESSIONISTA a Milano
CORSO PER DIVENTARE MEDIATORE PROFESSIONISTA
A Milano 6 giornate per intraprendere una nuova professione AS-Connet organizza a Milano, presso gli uffici della Borsani Comunicazione - Via Vivaio 6 - l’edizione aprile 2011 del corso di alta formazione per mediatori professionisti di controversie civili e commerciali. Le giornate di corso full time sono l’1, 2, 3, 8, 9 e 10 aprile 2011.
Il corso si rivolge a dottori commercialisti, avvocati, praticanti avvocati, notai, consulenti del lavoro e a tutti coloro che sono in possesso di una laurea, anche triennale.
Il programma del Corso per Mediatori Civili e Commerciali a Milano è disponibile sul sito AS-Connet.
Si tratta di un corso intensivo, e soprattutto molto economico, rispetto alle consuete richieste sul mercato. Particolarmente adatto dunque sia a coloro che intendono intraprendere questa nuova professione di Mediatore Civile, così come fortemente voluto dal Ministero di Giustizia, sia per coloro che desiderano informarsi su cosa sia in concreto la Mediazione e le Tecniche di Negoziazione.
Il corso AS-Connet è svolto in base alla normativa attuale, ha una durata di 50 ore con frequenza
obbligatoria.
Gli argomenti trattati saranno:
Modulo 1 conoscenze giuridiche sulla normativa stabilita dal decreto legge n. 28 del 10 marzo 2010,
Modulo 2 aspetti psicologici e di gestione della procedura di conciliazione
Modulo 3 interattivo dedicato a delle simulazioni di procedure di conciliazione.
Alla fine del corso, dopo il superamento di una prova finale, verrà rilasciato un attestato di “Mediatore
Professionista”, che sarà valido per l’iscrizione a un ente o organismo accreditato presso il Ministero.
Inoltre, AS-Connet offre l’opportunità, a tutti i partecipanti al corso, di chiedere l’iscrizione come mediatori civili presso il proprio organismo. Un vantaggio che, da mediatore, vi garantisco essare molto importante.
Informazioni: Barbara Barbieri, Borsani Comunicazione - Tel. 024985125, fax 0243995317, Cell.
3339700262, e-mail barbara.barbieri@borsani.it"
venerdì 18 marzo 2011
Quando serve la mediazione Civile e Commerciale
Un mediatore imparziale formato in modo adeguato, per assistere le parti in modo da aiutarle a parlare della controversia che le vede avversarie in modo da far emergere un atteggaimento costruttivo per risolvere le cose è la chiave di volta del successo di un procedimento di conciliazione.
La mediazioe può non essere la soluzione perfetta e migliore, ma è certemente quella scelta in modo autonomo e volontario dalle parti, con l'aiuto del conciliatori che li ha aiutati ad avere un atteggiamento adatto alla negoziazione cooperativa.
Anche se può sembrare che nella maggior parte dei casi di controversie civili, le parti facciano causa per questioni economiche di risarcimento e recupero crediti, molte volte in realtà, nel profondo, ci sono altri problemi che muovono i comportamenti delle parti.
La mediazione offre un ambiente sicuro e soprattutto riservato per le parti in modo da poter discutere la controversia, certi che nulla potrà trapelare all'esterno.
Inoltre, la procedura di mediazione è attivabile in qualsiasi momento, in modo molto rapido (occorrono al massimo 15 giorni e può durare al massimo 4 mesi) sia prima che dopo l'inizio del procedimento civile.
L'unico requisito è che le parti si impegnino a partecipare al processo di mediazione in modo attivo, aperto e disponibile.
giovedì 17 marzo 2011
La Mediazione trasformativa
Il punto principale della mediazione trasformativa è che il mediatore svolge il suo ruolo e raggiunge i propri obiettivi solo se e quando riesce a portare le parti a responsabilizzarsi e a riconoscersi resiprocamente.Nel suo discorso di apertura, il mediatore spiega che il suo compito è quello di aiutare le parti a raggiungere una comprensione più chiara dei propri interessi e delle opzioni, e, se lo vorranno, a raggiungere una migliore comprensione del loro avversario. Pervenire ad una soluzione del conflitto non è l'obiettivo più importante della mediazione, bensì il vero successo sta nella migliore comprensione e chiarezza reciproca.
I mediatori utilizzando l'approccio trasformativo alla mediazione sottolineano che la responsabilità per l'esito del processo di mediazione sta nella volontà delle parti.
Due gli obiettivi principali della mediazione trasformativa: dare valore agli interessi e alle parti in sè e soprattutto portare le parti a riconoscersi reciprocamente.
Il riconoscimento e responsabilizzazione sono quindi concetti chiave nella teoria della mediazionetrasformativa.
Grazie al riconoscimento reciproco delle parti, il mediatore cerca di "rafforzare la capacità delle persone di vedere e considerare le prospettive degli altri.
La mediazione ha il potenziale per produrre trasformazioni importanti nel carattere dei partecipanti. Cioè, la partecipazione al processo di mediazione può rendere gli individui più responsabili e sensibili verso le parti avverse.
Certamente questo è un approccio sbilanciato verso una teoria psicologica della giustizia, avvocati e puristi del diritto potranno non condividerla a prima vista, ma io la trovo davvero interessante e ricca di prospettive utili.
Per saperne d più potete leggere La promessa della mediazione. L'approccio trasformativo alla gestione dei conflitti
martedì 8 marzo 2011
Buona festa della Donna a tutte le Mediatrici
Non mi piace fare discorsi come "parità", "quote rosa" o altre forme di pubblica assistenza di questo tipo, ma in questo caso mi sento di dire che le qualità che un mediatore deve avere, sono molto affini e comunque agevolate dalle caratteristiche tipicamente femminili: sensibilità e intuizione.
E allora che la Festa della Donna, a 12 giorni dalla entrata in vigore del dlgs 28/2010 nella sua interezza (o quasi), sia di auspicio per un nuovo ruolo speciale che le donne mediatrici sapranno ritagliarsi con le proprie forze nel panorama dell'aiuto alla giustizia italiana.
TANTI AUGURI CARE COLLEGHE MEDIATRICI!
venerdì 4 marzo 2011
Introduzione alla mediazione civile
Un altro momento importante però, per iniziare a gettare le basi della fiducia delle parti nell'imparzialità e neutralità del mediatore e nella sua capacità di essere a loro disposizione per aiutarli a superare il conflitto, sta nel discorso introduttivo che il mediatore, per procedura, deve fare alle parti congiuntamente prima di tutto.
Gli elementi per il discorso introduttivo del bravo mediatore devono essere:
- presentazione (nome e cognome) del mediatore
- ringraziamento alle parti per essere intervenute, segnale di apertura e disponibilità alla cooperazione
- descrizione delle caratteristiche del mediatore come facilitatore: neutrale, imparziale, preparato all'ascolto attivo delle parti per cogliere ed esplicitare gli elementi di interesse comune su cui lavorare per costruire l'accordo.
- volontarietà delle parti di collaborare e restare in mediazione
- confidenzialità e riservatezza di quanto accade in mediazione sia verso le altre parti che verso l'esterno anche in caso di un futuro successivo giudizio
- descrizione della procedura di mediazione: sessione congiunta, poi sessioni private in numero inprecisabile, poi sessione conclusiva
- conclusione: processo verbale di accordo o mancato accordo; il documento è distinto rispetto al testo di accordo redatto dai legali e poi eventualmente fatto omologare dal Tribunale.
- Regole del gioco: mantenere modi e toni civili, regola della parola (non darsi sulla voce), volontarietà e riservatezza (ribadire non guasta)
Questo è il riepilogo che oggi ho fatto ad un'amica, ma sono sicura che potrà servire anche ad altri
Le caratteristiche del mediatore civile: un professionista con una formazione complessa
a) è persona fisica (art. 1 del d.lgs. n. 28/2010 e art. 1 del dm. n. 180/2010);
b) è imparziale,
c) è terzo e neutrale rispetto alle parti;
d) ha obblighi di mezzi ma non di risultati
d) non ha poteri decisori capaci di vincolare le parti
e) svolge un servizio finalizzato ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia o a formulare una proposta per la risoluzione della stessa
Sotto il profilo giuridico il mediatore può dunque essere definito quale persona fisica che svolge un’attività professionale di natura intellettuale in favore dell’organismo presso il cui elenco è stato inserito.
La natura intellettuale dell’opera deriva dalla considerazione che funzione precipua del mediatore è, come si evince dalla definizione di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 28/2010, quella di assistere le parti in lite al fine di pervenire ad una soluzione concordata della medesima, attività che esige conoscenza degli strumenti tecnici della procedura di negoziazione assistita e capacità di una loro utile applicazione, oltre che, evidentemente, dei profili giuridici che attengono alla controversia.
L’imparzialità significherà, anche per il mediatore, divieto di favore per una delle parti, mentre le neutralità attiene all’indifferenza nei confronti delle parti e dunque nell’equidistanza.
L’imparzialità e la serietà del mediatore significano la sua capacità di divenire catalizzatore della fiducia delle parti, fino a essere confidente e buon “rappresentante” di tutte.
Ecco la ragione per cui, fortunatamente il d.m. n. 180/2010 consente alle parti stesse di sollecitare comunemente il responsabile dell’organismo per l’eventuale designazione di uno specifico mediatore alla trattazione del loro affare. Ipotesi inammissibile nella dimensione giudiziaria della lite.
Per quanto riguarda la definizione di obbligo di mezzi non di risultato, significa che il mediatore ha per obbligo al sua costante formazione per costituirsi come figura professionale trasversale rispetto alle competenze tecniche che pure attengono alla materia mediata.
Non deve trattarsi necessariamente di un giurista, anche se risulta chiaro che la conoscenza del diritto renderà migliore la sua opera.
I corsi che i mediatori saranno tenuti a seguire, dovranno avere per oggetto la normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, la metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, e, infine, l’efficacia e l’operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, i compiti e le responsabilità del mediatore.
In sintesi, un articolato quadro di qualificazione professionale del mediatore, non incentrato solo, né principalmente, sulla conoscenza delle discipline giuridiche rilevanti, quanto piuttosto sul momento relazionale e autonomo della tecnica di mediazione. A conferma della connotazione metagiuridica della figura in parola, vero e proprio homo novus sia del mondo delle professioni sia di quello della giustizia.
Il mediatore non propone e non obbliga all'accettazione di soluzioni al conflitto, semplicemente suggerisce alle parti come tornare a comunicare efficacemente per poter riconoscere insieme gli elementi comuni, gli interessi comuni su cui basare ipotesi di accordo negoziale.
Nel caso della forma di medizione civile valutativa, il mediatore comunica alle parti la propria valutazione del conflitto e della soluzione possibile, ma le parti non sono in alcun modo vincolate ad accettare.
giovedì 3 marzo 2011
Mediazione secondo il dlgs 28/2010 e Mediazione come attività di consulenza
martedì 1 marzo 2011
Mediazione civile in azienda
Si tratta infatti di una vera e propria azione di customer care, di attenzione e cura, verso gli utenti perchè portare a termine una mediazione in modo positivo significa di sicuro avere Clienti nuovamente fedeli.
Perchè? Proviamo a pensarci insieme.
Se un cliente si sente insoddisfatto, o peggio danneggiato, da un prodotto acquistato dalla Azienda A potrà andare in causa e ottenere cosa? al massimo un risarcimento economico se e quando il giudice gli darà ragione piena. Ma la sensazione di insoddisfazione o di torto subito rimarrà, molto spesso il rimborso non è il vero interesse del Cliente e in attesa del giudizio di sicuro interromperà ogni rapporto con l'Azienda A.
Se invece l'Azienda A nei propri contratti, prevedesse la necessità di provare preventivamente la risoluzione della controversia con un procedimento di mediazione cosa accadrebbe?
L'Azienda A dimostrerebbe di fare davvero l'interesse del proprio Cliente, perchè nel corso della mediazione sarà possibile far emergere i reali motivi di insoddisfazione, al di là e più in profondità, del semplice livello della richiesta di rimborso.
Il Cliente che vede riconoscere e valorizzare le proprie richieste sarà certamente riconoscente e meglio disposto a proseguire il rapporto con l'Azienda A.
Concordate?
I Consulenti di azienda dovrebbero considerare la mediazione civile e commerciale come un valore da proprorre sempre!
domenica 27 febbraio 2011
Le qualità del mediatore civile
Tecnicamente il mediatore secondo quanto richiesto dalla Direttiva CE 2008/52 e dal dlgs 28/2010 deve essere:
- neutrale, essere percepito come imparziale
- preparato sulle tecniche di negoziazione
- riservato
- capace di entrare in empatia con le parti che deve aiutare a trovare un accordo soddisfacente
- deve far evolvere la situazione delle parti da uno sguardo rivolto al passato, vincolato al fatto accaduto verso uno sguardo orientato al futuro positivo
- deve portare la situazione nella direzione della flessibilità e del cambiamento
- capire promuovere e gestire il cambiamento
Il mediatore è un professionista come lo è un avvocato, un commercialista, un geometra, uno psicologo, un medico, un architetto.Ognuno ha le sue esperienze e le sue conoscenze.
Il mediatore, come tutti i professionisti è soggetto a un codice deontologico sia quello steso dalla Comunità Europea sia a quello che regola l'organizzazione della mediazione a livello di organismo per cui il mediatore lavora.
venerdì 25 febbraio 2011
Guida alla conciliazione realizzata da ASAC
Approfondimenti dedicati ai vantaggi e alle caratteristiche della mediazione, alle caratteristiche e al ruolo del mediatore. Il percorso di formazione del mediatore e gli obblighi rispetto all'organismo di mediazione.
Infine e' davvero interessante e molto chiaro il capitolo dedicato alla mediazione transfrontaliera secondo quanto richiesto dalla Comunita' Europea nel 2008.
Cercala in edicola oppure ordinala
La conciliazione
Casi pratici di Mediazione civile e commerciale
Tratto da Il Sole24Ore: Mediazione Civile: un caso pratico
Tratto da Youtube: Prove Tecniche di Conciliazione
Un esempio di mediazione civile in forma di documento
Tratto da Il Sole24Ore: Mediazione civile: analisi di un caso pratico
Si ringraziano il Sole24Ore e al servizio arbitrato della camera di commercio di Milano
giovedì 24 febbraio 2011
Decreto Milleproroghe 2011 articolo sulla Mediazione Civile e commerciale
Articolo 2, comma 16-decies
(Conciliazione delle controversie civili e commerciali)
La disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 28 del 2010 distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.
La mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità per l’avvio del processo civile; l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Essa opera rispetto ad alcune specifiche materie elencate nell'articolo 5. I criteri in base ai quali sono state individuate tali controversie concernono rapporti destinati a prolungarsi nel tempo e che conoscono una diffusione di massa (contratti assicurativi, bancari e finanziari); casi particolarmente conflittuali rispetto ai quali, anche per la natura della lite, appare particolarmente fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); liti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, gruppo sociale o area territoriale (condominio, locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisione, successioni, patto di famiglia). La condizione di procedibilità non si applica per le azioni inibitorie e risarcitorie di classe disciplinate dal codice del consumo; l’articolo 5, comma 4, esclude in alcuni procedimenti specificamente indicati sia il carattere obbligatorio della mediazione, sia la possibilità per il giudice di invitare comunque le parti a procedervi. Si tratta essenzialmente di procedimenti posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi (procedimenti per ingiunzione; convalida di licenza o sfratto, procedimenti possessori, procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, procedimenti in camera di consiglio, azione civile nel processo penale)..
Nel corso del dibattito parlamentare sullo schema di decreto legislativo si è in particolare approfondito il tema della mediazione obbligatoria; i pareri espressi dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato contenevano alcune osservazioni, parzialmente recepite, in particolare relative alla modifica delle materie oggetto di mediazione obbligatoria.
Si segnala che presso la Commissione giustizia del Senato sono in corso di esame le proposte di legge AS 2329 (Benedetti Valentini) e AS 2534 (Della Monica ed altri), recanti modifiche alla disciplina in materia di mediazione civile e commerciale. Entrambe le proposte di legge escludono che il ricorso alla procedura di mediazione possa costituire condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio.
Il testo integrale relativo all'articolo dedicato alla proroga per la mediazione civile come condizione di procedibilità per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è tratto dal sito della Camera dei Deputati.
Teoria della mediazione e abilità del mediatore
La funzione primaria del mediatore è di governare le fasi della negoziazione cooperativa, per portare le parti a raggiungere un accordo secondo la loro volontà e i loro reali interessi, molto diversi dalle posizioni iniziali di una qualsiasi trattativa.
E’, in sostanza, una procedura (intesa come sequenza di atti comunicativi strutturati ma non formali) ‘non avversariale’ e che resta nella piena disponibilità delle parti (le quali restano libere di abbandonare in ogni momento la trattativa) in quanto si fonda sul consenso, sulla volontà comune e, quindi, in sostanza sulla collaborazione delle stesse.
I sistemi ‘aggiudicativi’ di risoluzione delle controversie (processo, arbitrato) sono impostati sul binomio vittoria-insuccesso, parte vincente-parte perdente: questi sistemi hanno l’obiettivo di indagare il passato per ‘scoprire la verità’ ed applicare il diritto: i protagonisti del conflitto presentano al Giudice (o all’Arbitro, da questo punto di vista non v’è differenza) le loro pretese, contrastanti e reciprocamente escludenti.
La mediazione facilitativa, invece, si concentra sugli interessi, le necessità e le motivazioni per cui le parti hanno assunto le posizioni o avanzato le pretese che hanno originato il conflitto.
Raramente le parti in conflitto accettano di esplorare i bisogni che stanno alla base delle loro pretese e ancora più difficilmente arrivano da sole a individuare le alternative valide e positive da soppesare con un eventuale accordo negoziale.
Il Mediatore deve dunque saper spostare le parti da loro pretesi diritti ai loro reali bisogni, attraverso un'indagine fatta di sapienti domande che portino il mediatore stesso a capire la vicenda fino in fondo e le parti a interpretare l'accaduto in modo più razionale e distaccato.
Il mediatore inoltre eve facilitare la comunicazione fra le parti per fare emergere elementi sulla base dei quali cercare una soluzione condivisa che, tendenzialmente, consenta alle parti di mantenere i rapporti; compito del mediatore è passare da uno sguardo rivolto al passato, al fatto accaduto ad uno sguardo verso il futuro perchè sia ancora di collaborazione e positivo per le parti.
In sintesi la mediazione implica uno sguardo al futuro ed una cooperazione attiva delle parti per raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione che può coinvolgere anche aspetti non immediatamente connessi con la lite: è, quindi, parte delle dinamiche identificate come giochi a somma diversa da zero nei quali non si contempla un vincitore ed un vinto ma due parti che cercano insieme una soluzione, guidati da un terzo imparziale che le assiste nella negoziazione (tattica win-win)
Differenze tra mediazione civile e causa civile
Il procedimento giurisdizionale
- si impone alle parti, almeno nei confronti di una parte – al suo avvio: che lo voglia o meno, se sono convenuto in giudizio, il giudizio si farà.
- si stabiliscono torti e ragioni, ma difficilmente anche ottenendo giustizia e risercimento si sarà soddisfatti
- tutto è delegato a legali e giudice, le parti non hanno praticamente diritto di parola
- e un atto pubblico
- la controversia viene risolta con un provvedimento che supera il piano della volontà delle Parti e ad esse si impone.
- è volontaria (ad eccezione delle materie per cui è condizione di procedibilità e per il rispetto di clausole contrattuali)
- è veloce
- è riservata, niente della controversia e della sua soluzione può essere mai divulgato
- è autodiretta, le parti parlano e decidono in ogni momento per se stesse.
- L'assistenza legale è facoltativa e necessaria al massimo al termine per stendere il testo dell'accordo (contratto)
martedì 22 febbraio 2011
Cos'è la mediazione civile e commerciale
La Mediazione può svolgersi infatti presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto e monitorato dal Ministero della Giustizia, e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dallo stesso Ministero della Giustizia.
Per questo motivo la Mediazione civile e commerciale ha degli aspetti procedurali formali che ne garantiscono uno svolgimento: IMPARZIALE, NEUTRALE, RAPIDO E RISERVATO OLTRE CHE ASSOLUTAMENTE PIU' ECONOMICO RISPETTO ALLE CAUSE CIVILI.
La mediazione è dunque veloce ed economica.
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di quattro mesi. Si tratta di un importante strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali che dal 20 marzo 2011 diventerà obbligatorio per alcune materie specifiche. Sono infine previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono, infatti, esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e le spese sostenute, fino a 500€ sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
La Mediazione Civile e Commerciale su Twitter
Il nostro account è http://twitter.com/LaMediazione ma vedrete che ne troverete molti altri!
giovedì 17 febbraio 2011
La Mediazione: un fatto di cultura
La mediazione è diversa dalla transazione come definita dal codice civile perchè non si tratta di accordarsi facendo reciproche concessioni, bensì trovare un modo di soddisfare le esigenze e gli interessi di entrambe le parti in conflitto
La mediazione non è solo un modo per ridurre il numero di cause in tribunale, ma con questo dlgs 28/2010, il Ministero di Giustizia ha voluto proporre una strada completamente nuova per cui a fronte di un contrasto le parti possano trovare un accordo e non interrompere le relazioni.