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sabato 7 gennaio 2012

Mediazione Civile e Mediazione Sociale

Vi segnalo una riflessione scaturita su Linkedin a proposito di un concetto più ampio di Mediazione: la Mediazione Sociale.

Gianmario Battaglia su Linkedin scrive: La Mediazione Sociale è un obbligo
La criminalità cresce di pari passo con la crisi economica. Oggi, a mio modesto avviso, occorre lavorare in tutti i Municipi per prevenire queste tragedie e la Mediazione sociale può essere un valido strumento per spegnere focolai di tensione, per unire le persone, per creare una barriera sociale di legalità.

Il mio commento è stato: Concordo completamente con te che obiettivo ben più grande della mediazione civile come risoluzione di liti già avvenute debba essere la Mediazione Sociale in grado di prevenire l'insorgere di piccoli o grandi conflitti.
Certamente la Mediazione Sociale andrebbe promossa a livello locale, ma aggiungo io anche a livello scolastico. Come già avviene in altri paese con buoni risultati, sarebbe molto utile se si potessero creare progetti scolastici, per la fascia di età dall'adolescenza alla maggiore età, volti a insegnare la mediazione come risorsa per la gestione di rapporti conflittuali. Certamente una strada lunga, ma che nel futuro potrà creare una generazione più attenta e disposta a mettersi in gioco per comprendersi invece di prendere la via diretta dello scontro.     

Voi cosa ne dite?         

mercoledì 28 dicembre 2011

2011 un anno di mediazione

Sapete che seguo con attenzione il Blog mediazione tra pari, scritto e curato da Alessandra Grassi, mediatore civile presso il servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano e mediatore civile presso l’Istituto Superiore di Conciliazione di
Bergamo.
Oggi desidero condividere con voi questo link apparso sul blog qualche giorno fa, si tratta di una presentazione davvero interessante:
link: http://mediazionetrapari.wordpress.com/2011/12/28/la-mediazione-in-un-clik-un-anno-di-mediazione/

Grazie Alessandra

lunedì 26 dicembre 2011

Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 in materia di mediazione civile e commerciale

In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
  • l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
  • nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
  • nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
  • le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
Fonte http://www.altalex.com/index.php

venerdì 22 aprile 2011

La Conciliazione in azione

Dal 29 aprile parte la selezione per i Mediatori da inserire nelle liste di Conciliatori per la Camera di Commercio di Firenze. Io sarò tra gli esaminandi.

Per prepararmi al meglio ho trovato sul sito della Camera di Comemrcio di Firenze una serie molto interessante di video sulla Conciliazione in atto.

E' disponibile una simulazione di conciliazione legata al settore turistico. Molto interessante, vi consiglio la visione Camera di Commercio di Firenze

mercoledì 13 aprile 2011

Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende regolamento attuativo

Tratto da Il sito www.giustizia.it

Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende regolamento attuativo

13 aprile 2011

Con riferimento alla pronuncia emessa ieri dal Tar del Lazio, il Ministero della Giustizia precisa che il giudice amministrativo ha rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte costituzionale perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma, significativamente, non ha sospeso, come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo impugnato che, al pari della corrispondente disciplina legislativa, resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali.

Il tentativo di mediazione non può essere dichiarato esaurito solo se una parte non si presenta

Il ministero precisa che avere introdotto un tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità nel giudizio civile ha un significato preciso.
Infatti, «la mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l'istante si sia rivolto ad un organismo di conciliazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione».

A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.
E’,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.

La previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.

Tratto da: Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti

Il Ministero di Giustizia sta affermando a voce sempre più forte di credere e aver creduto nell'istituto della mediazione come tentativo di risoluzione alternativo delle controversie.
Il mediatore assume un ruolo sempre più forte nella ricerca di soluzioni alternative, basandosi sulla propria capacità di ricondurre una controversia da un approccio avversariale ad uno collaborativo. Molto interessante e premiante per il mediatore, l'affermazione contenuta nella circolare in cui si afferma che il Mediatore deve lavorare anche con la sola parte presente per cercare di far emergere idee e proposte da sottoporre alla controparte.

sabato 26 marzo 2011

Quando mediazione fa rima con collaborazione

Il mediatore lo scrivono tutti, a partire dal testo del dlgs 28/2010, e' un professionista terzo, neutrale e imparziale che, con il suo operato e la sua esperienza anche in tecniche di negoziazione, ha come unico fine riuscire a portare le parti a trovare un accordo di reciproca soddisfazione.

La mediazione pero' in Italia e' ancora poco diffusa, non c'è ancora il passa parola favorevole che si merita, ne forme di pubblicità istituzionali per ora.
La pubblicità e' lasciata agli Organismi di Mediazione, ma anche ai singoli mediatori, come prevede il codice deontologico del mediatore emanato dalla Comunità Europea.
Il mediatore pero', facendo una buona pubblicità e convincendo con la sua passione le persone con cui intrattiene rapporti di amicizia o di lavoro, rischia poi di non poter, in caso di necessita', seguire la procedura di conciliazione per evidenti conflitti di interesse.
E allora? Ecco che iniziano a formarsi network di professionisti che si conoscono e si stimano, in modo da avere esperti da consiliare ai propri contatti.
Io stessa, faccio parte di un gruppo di mediatori accreditati dall'organismo ASAC Agenzie di Milano, che ha da poco creato un proprio sito web esplicativo delle proprie competenze a disposizione di chi ha la necessita' di scegliere un mediatore professionista. Visita il sito di ConciliaMilano.it

giovedì 17 marzo 2011

La Mediazione trasformativa

La mediazione trasformativa ha un approccio un pò diverso rispetto alla scuola di negoziato di Harvard, da essa parte, ridiscute alcuni aspetti e si evolve per una propria strada originale.
Il punto principale della mediazione trasformativa è che il mediatore svolge il suo ruolo e raggiunge i propri  obiettivi solo se e quando riesce a portare le parti a responsabilizzarsi e a riconoscersi resiprocamente.Nel suo discorso di apertura, il mediatore spiega che il suo compito è quello di aiutare le parti a raggiungere una comprensione più chiara dei propri interessi e delle opzioni, e, se lo vorranno, a raggiungere una migliore comprensione del loro avversario. Pervenire ad una soluzione del conflitto non è l'obiettivo più importante della mediazione, bensì il vero successo sta nella migliore comprensione e chiarezza reciproca.
I mediatori utilizzando l'approccio trasformativo alla mediazione sottolineano che la responsabilità per l'esito del processo di mediazione sta nella volontà delle parti.



Due gli obiettivi principali della mediazione trasformativa: dare valore agli interessi e alle parti in sè e soprattutto portare le parti a riconoscersi reciprocamente.
Il riconoscimento e responsabilizzazione sono quindi concetti chiave nella teoria della mediazionetrasformativa. 
Grazie al riconoscimento reciproco delle parti, il mediatore cerca di "rafforzare la capacità delle persone di vedere e considerare le prospettive degli altri.
La mediazione ha il potenziale per produrre trasformazioni importanti nel carattere dei partecipanti. Cioè, la partecipazione al processo di mediazione può rendere gli individui più responsabili e sensibili verso le parti avverse.


Certamente questo è un approccio sbilanciato verso una teoria psicologica della giustizia, avvocati e puristi del diritto potranno non condividerla a prima vista, ma io la trovo davvero interessante e ricca di prospettive utili.

Per saperne d più potete leggere La promessa della mediazione. L'approccio trasformativo alla gestione dei conflitti

venerdì 25 febbraio 2011

Guida alla conciliazione realizzata da ASAC

E' in edicola la guida alla conciliazione secondo il dlgs 28/2010 con Italia Oggi.

Approfondimenti dedicati ai vantaggi e alle caratteristiche della mediazione, alle caratteristiche e al ruolo del mediatore. Il percorso di formazione del mediatore e gli obblighi rispetto all'organismo di mediazione.
Infine e' davvero interessante e molto chiaro il capitolo dedicato alla mediazione transfrontaliera secondo quanto richiesto dalla Comunita' Europea nel 2008.

Cercala in edicola oppure ordinala
La conciliazione

giovedì 17 febbraio 2011

La Mediazione: un fatto di cultura

La mediazione è diversa dall'arbitrato perchè non termina con un giudizio vincolante, ma con un accordo trovato tra le parti, con il supporto del conciliatore, che soddisfi gli interessi di entrambe.

La mediazione è diversa dalla transazione come definita dal codice civile perchè non si tratta di accordarsi facendo reciproche concessioni, bensì trovare un modo di soddisfare le esigenze e gli interessi di entrambe le parti in conflitto

La mediazione non è solo un modo per ridurre il numero di cause in tribunale, ma con questo dlgs 28/2010, il Ministero di Giustizia ha voluto proporre una strada completamente nuova per cui a fronte di un contrasto le parti possano trovare un accordo e non interrompere le relazioni.