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lunedì 2 gennaio 2012

Come la mediazione risolve i problemi e i conflitti

Quando si è sopraffatti da un problema, ci si sente impotenti e bloccati, incapaci di trovare una soluzione e una via di uscita.
Occorre quindi provare un approccio diverso o con l'aiuto di un amico o con il supporto di un terzo, come il mediatore che, anche senza conoscere a fondo l'aspetto legale del problema, sappia aiutare ascoltando ciò che gli viene raccontato e sappia ri-esprimerlo in  modo da "sdrammatizzare" gli eventi.
Il risultato di un intervento di questo tipo si traduce nella comprensione che:
  • Il problema è definito dagli obiettivi e dagli ostacoli per il loro raggiungimento
  • Il disagio è la conseguenza emotiva del problema o del conflitto
Nell'indagine che il mediatore svolge durante un incontro di conciliazione, viene fatto proprio questo lavoro:
  • distanziare i fatti accaduti in modo da rileggerli in modo più neutrale
  • distinguere i problemi dalle persone
  • attraverso la parafrasi raccontare gli accadimenti eliminando i caratteri emotivi negativi
  • ridefinire gli obiettivi in modo che siano realizzabili e possibili, ma soprattutto positivi. Positivi come spontaneamente il futuro è immaginato positivo. 
  • trovare dei criteri oggettivi con cui sia possibile valutare se gli obiettivi sono in fase di raggiungimento o meno
Solo in questo modo  è possibile fare un passo avanti verso il recupero di un atteggiamento mentale cooperativo.

Il mediatore deve avere una capacità personale molto spiccata di attenzione e ascolto attivo, ma deve anche essere supportato da una formazione continua, che gli consenta di apprendere sempre meglio le dinamiche relazionali tra parti in conflitto, per comprendere come sia possibile riattivare la comunicazione anche in presenza di contrasti apparentemente insanabili

sabato 16 aprile 2011

Sciopero OUA: cosa ne dicono all'estero

Vi segnalo questo blog e in particolare questo post corredato anche da un mio commento http://businessconflictmanagement.com/blog/2011/03/italian-lawyers-call-em-as-they-sees-em/ Una giusta riflessione sulla miopia della posizione dell'OUA, e sul fraintendimento da parte di quegli avvocati che non riescono a cogliere il vantaggio della mediazione e il nuovo ruolo che l'avvocato può e deve avere all'interno della procedura di mediazione. Io ho sempre pensato che il mediatore non necessariamente debba essere un giurista, ma certamente le parti in mediazione è positivo che siano accompagnate dai legali. Perchè? Perchè io opto per un ruolo del mediatore come facilitatore, dunque al momento dell'accordo i legali potranno prestare tutto il loro "mestiere" nella stesura del testo dell'accordo. Una collaborazione perfetta: il mediatore aiuta le parti, i legali svolgono un ruolo di consulenza rispetto alle proposte emerse (con mente aperta) e al termine mostrano la loro competenza nella redazione del testo di accordo e possono procedere al deposito in Tribunale per l'omologazione!

mercoledì 13 aprile 2011

Il tentativo di mediazione non può essere dichiarato esaurito solo se una parte non si presenta

Il ministero precisa che avere introdotto un tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità nel giudizio civile ha un significato preciso.
Infatti, «la mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l'istante si sia rivolto ad un organismo di conciliazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione».

A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.
E’,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.

La previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.

Tratto da: Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti

Il Ministero di Giustizia sta affermando a voce sempre più forte di credere e aver creduto nell'istituto della mediazione come tentativo di risoluzione alternativo delle controversie.
Il mediatore assume un ruolo sempre più forte nella ricerca di soluzioni alternative, basandosi sulla propria capacità di ricondurre una controversia da un approccio avversariale ad uno collaborativo. Molto interessante e premiante per il mediatore, l'affermazione contenuta nella circolare in cui si afferma che il Mediatore deve lavorare anche con la sola parte presente per cercare di far emergere idee e proposte da sottoporre alla controparte.

venerdì 8 aprile 2011

ASAC Agenzie Milano: protagonista nella mediazione civile

L’Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione – A.S.A.C. nasce per iniziativa del Collegio dei Ragionieri di Milano e Lodi il 18 Febbraio 2003.
Da anni diffonde la cultura dei metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, quali conciliazione e mediazione e gestisce incontri di mediazione civile e societaria.
L’Associazione organizza e promuove la formazione e l’aggiornamento professionale di conciliatori e mediatori sia attraverso i corsi secondo i requisiti del Ministero di Giustizia sia con un percorso formativo continuo fatto da seminari di approfondimento mensili.

A.S.A.C. annovera oltre 115 mediatori tra i propri Soci.
L'Associazione è iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 accreditata con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4 co. 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222.

venerdì 4 marzo 2011

Le caratteristiche del mediatore civile: un professionista con una formazione complessa

La figura del mediatore dal punto di vista strutturale, secondo quanto definito dal dm 180/2010
a) è persona fisica (art. 1 del d.lgs. n. 28/2010 e art. 1 del dm. n. 180/2010);
b) è imparziale,
c) è terzo e neutrale rispetto alle parti;
d) ha obblighi di mezzi ma non di risultati
d) non ha poteri decisori capaci di vincolare le parti
e) svolge un servizio finalizzato ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia o a formulare una proposta per la risoluzione della stessa

Sotto il profilo giuridico il mediatore può dunque essere definito quale persona fisica che svolge un’attività professionale di natura intellettuale in favore dell’organismo presso il cui elenco è stato inserito.
La natura intellettuale dell’opera deriva dalla considerazione che funzione precipua del mediatore è, come si evince dalla definizione di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 28/2010, quella di assistere le parti in lite al fine di pervenire ad una soluzione concordata della medesima, attività che esige conoscenza degli strumenti tecnici della procedura di negoziazione assistita e capacità di una loro utile applicazione, oltre che, evidentemente, dei profili giuridici che attengono alla controversia.

L’imparzialità significherà, anche per il mediatore, divieto di favore per una delle parti, mentre le neutralità attiene all’indifferenza nei confronti delle parti e dunque nell’equidistanza.
L’imparzialità e la serietà del mediatore significano la sua capacità di divenire catalizzatore della fiducia delle parti, fino a essere confidente e buon “rappresentante” di tutte.
Ecco la ragione per cui, fortunatamente il d.m. n. 180/2010 consente alle parti stesse di sollecitare comunemente il responsabile dell’organismo per l’eventuale designazione di uno specifico mediatore alla trattazione del loro affare. Ipotesi inammissibile nella dimensione giudiziaria della lite.

Per quanto riguarda la definizione di obbligo di mezzi non di risultato, significa che il mediatore ha per obbligo al sua costante formazione per costituirsi come figura professionale trasversale rispetto alle competenze tecniche che pure attengono alla materia mediata.
Non deve trattarsi necessariamente di un giurista, anche se risulta chiaro che la conoscenza del diritto renderà migliore la sua opera.
I corsi che i mediatori saranno tenuti a seguire, dovranno avere per oggetto la normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, la metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, e, infine, l’efficacia e l’operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, i compiti e le responsabilità del mediatore.
In sintesi, un articolato quadro di qualificazione professionale del mediatore, non incentrato solo, né principalmente, sulla conoscenza delle discipline giuridiche rilevanti, quanto piuttosto sul momento relazionale e autonomo della tecnica di mediazione. A conferma della connotazione metagiuridica della figura in parola, vero e proprio homo novus sia del mondo delle professioni sia di quello della giustizia.

Il mediatore non propone e non obbliga all'accettazione di soluzioni al conflitto, semplicemente suggerisce alle parti come tornare a comunicare efficacemente per poter riconoscere insieme gli elementi comuni, gli interessi comuni su cui basare ipotesi di accordo negoziale.
Nel caso della forma di medizione civile valutativa, il mediatore comunica alle parti la propria valutazione del conflitto e della soluzione possibile, ma le parti non sono in alcun modo vincolate ad accettare.