La mediazione civile e commerciale non è solo un modo per ridurre il numero di cause in tribunale. Il Ministero di Giustizia ha voluto indicare un metodo alternativo attraverso cui le parti coinvolte in un qualsiasi contrasto possano trovare con l'aiuto di un mediatore preparato, imparziale, neutrale e riservato, un nuovo accordo e un rapporto soddisfacente.
mercoledì 28 dicembre 2011
2011 un anno di mediazione
Bergamo.
Oggi desidero condividere con voi questo link apparso sul blog qualche giorno fa, si tratta di una presentazione davvero interessante:
link: http://mediazionetrapari.wordpress.com/2011/12/28/la-mediazione-in-un-clik-un-anno-di-mediazione/
Grazie Alessandra
lunedì 26 dicembre 2011
Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 in materia di mediazione civile e commerciale
In particolare si precisa che:
- l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
- nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
- nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
- le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
mercoledì 11 maggio 2011
Mediazione Civile: Accordo raggiunto tra rappresentanti Avvocatura e Ministero Giustizia
Ad esito di una ampia ed approfondita discussione, terminata a notte fonda, su tutti i nodi più complessi dell’amministrazione della Giustizia civile e del ruolo dell’avvocatura, il ministro della Giustizia, i rappresentanti del CNF ed i presidenti degli Ordini e delle Unioni regionali che hanno accolto l’invito a partecipare all’incontro, si è convenuto di introdurre l’assistenza necessaria degli avvocati nei procedimenti di conciliazione obbligatoria e di costituire una cabina di regia permanente tra il ministro e l’avvocatura per risolvere il problema urgente dello riduzione dell’arretrato civile, con il coinvolgimento dell’avvocatura nella giurisdizione, la promozione della negoziazione assistita affidata ai difensori, la introduzione di limiti per valore alla conciliazione obbligatoria o, in alternativa, la fissazione di tariffe graduate.
La riunione ha segnato un risultato positivo che CNF ed Ordini hanno ottenuto, per la prima volta, dopo molti mesi di tensione, superando polemiche e pregiudizi.
“Oggi ricomincia un cammino comune per il bene della Giustizia in Italia - ha affermato il Guardasigilli a termine della riunione – questo cammino comune -conclude Alfano- porterà grandi risultati ai cittadini nel segno della efficienza della Giustizia civile”.
Personalmente mi sembra un buon accordo negoziale! Coinvolge più direttamente gli avvocati nella mediazione e questo forse porterà vantaggio alla diffusione della media conciliazione più rapida anche in Italia.
Inoltre, viene ribadito l'intento del Ministero di sfruttare il vantaggio della procedura di mediazione civile anche a fini deflattivi per la Giustizia Civile.
Un blog fondamentale per conoscere la mediazione civile
Che la si chiami mediazione civile o media conciliazione vi segnalo un blog chiarissimo, ricco di contributi informativi e formativi, scritti da una giovane e preparatissima avvocato, mediatore presso la CCIAA di Milano: Alessandra Grassi.
Il blog si chiama Mediazione tra pari
Alessandra Grassi, con continuità aggiorna il blog con post focalizzati sulla parte normativa, sulle tecniche negoziali e aggiunge una serie di interessantissime interviste per conoscere meglio la mediazione (da alcuni detta in modo impreciso media conciliazione).
Vi invito a leggerlo e a iscrivervi al suo feed
martedì 10 maggio 2011
Media conciliazione o mediazione civile?
Probabilmente in molti si saranno accorti del fatto che lo strumento giuridico introdotto dal D.Lgs. 28/2010 è chiamato in mille modi differenti. Il Ministero della Giustizia e in generale tutti coloro che sono favorevoli a questo nuovo istituto lo chiamano con nomi in linea con le definizioni fornite dalla legge: ossia, "mediazione civile e commerciale" o semplicemente "mediazione civile". Oltre ai nomi ufficiali, sui mezzi di informazione vengono utilizzati (in verità, sempre meno) altri nomi, del tutto inesatti, ma che comunque sono frutto più di una scarsa conoscenza della materia che di una vera volontà denigratoria: "conciliazione" (tout court), "mediazione conciliativa", "conciliazione obbligatoria", "mediazione obbligatoria", ecc. Infine, e arriviamo al punto, vi sono i contrari alla riforma i quali hanno inventato un vero e proprio nome alternativo che utilizzano quotidianamente per parlare male dell'istituto: "media-conciliazione" (tra l'altro, con le due parole ora scritte staccate, ora attaccate, ora col trattino, con la sbarra o altro).
Pur essendo chiaro sin dall'inizio lo scopo di cotanta creatività linguistica (ossia creare confusione tra la gente per impedire la diffusione dello strumento), sino ad ora sfuggiva ancora il modo preciso con il quale si mirava a raggiungere questo risultato.
Anche stavolta, una possibile risposta viene fornita da Google, il principale motore di ricerca al mondo, e si basa sulla considerazione che, al giorno d'oggi, qualunque tipo di informazione passi inevitabilmente attraverso internet. Immaginiamo che un cittadino qualsiasi voglia trovare in rete alcune notizie sull'argomento. Ebbene, qualunque ricerca effettuata utilizzando il nome "mediazione civile" gli restituirà sempre, come risultato, una serie di siti web (primo fra tutti, quello del Ministero della Giustizia) che parlano di questo istituto in termini oggettivi e corretti. Al contrario della ricerca svolta digitando il nome "media conciliazione", che spesso restituisce risultati che parlano della mediazione civile in termini negativi e mirano a screditarla. Volendo fare un esempio spiccio ma calzante, è come se un cittadino straniero cercasse informazioni sugli italiani utilizzando la parola "mafiosi", magari dopo averla sentita dire in tv. E' facile intuire il tipo di documenti nei quali egli si potrebbe imbattere e quale opinione potrebbe maturare nei nostri confronti.
Risulta pertanto evidente il biasimevole motivo per il quale i bastian contrari cerchino in tutti i modi di non incentivare la diffusione del vero nome della mediazione civile e di parlare, sempre e comunque, di "media conciliazione". Tutto ciò spiegherebbe l'utilizzo costante di un nome del tutto sconosciuto alla comunicazione istituzionale e sul quale fonti anche molto autorevoli si sono già pronunciate in modo preciso sottolineandone il contrasto con le definizioni dettate dalla legge (per tutte, la Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2011).
Se dunque è sempre stato evidente che il successo di questa riforma, definita da alcuni come epocale, si sarebbe giocato anche e soprattutto sul campo della comunicazione, ora che questa bizzarra strategia contro-informativa può essere finalmente chiara a tutti, coloro che ne sono gli artefici di certo non fanno una gran bella figura. A farne le spese è in particolare la loro credibilità, visto che, in un campo rigoroso quale è quello del diritto, simili "evoluzioni linguistiche" finiscono inevitabilmente per far sembrare colui che le compie semplicemente ridicolo.
Ringrazio per il contributo l’Associazione Culturale VivInsieme E-mail vivinsieme@libero.it