Il procedimento giurisdizionale
- si impone alle parti, almeno nei confronti di una parte – al suo avvio: che lo voglia o meno, se sono convenuto in giudizio, il giudizio si farà.
- si stabiliscono torti e ragioni, ma difficilmente anche ottenendo giustizia e risercimento si sarà soddisfatti
- tutto è delegato a legali e giudice, le parti non hanno praticamente diritto di parola
- e un atto pubblico
- la controversia viene risolta con un provvedimento che supera il piano della volontà delle Parti e ad esse si impone.
- è volontaria (ad eccezione delle materie per cui è condizione di procedibilità e per il rispetto di clausole contrattuali)
- è veloce
- è riservata, niente della controversia e della sua soluzione può essere mai divulgato
- è autodiretta, le parti parlano e decidono in ogni momento per se stesse.
- L'assistenza legale è facoltativa e necessaria al massimo al termine per stendere il testo dell'accordo (contratto)
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