sabato 7 gennaio 2012

Mediazione Civile e Mediazione Sociale

Vi segnalo una riflessione scaturita su Linkedin a proposito di un concetto più ampio di Mediazione: la Mediazione Sociale.

Gianmario Battaglia su Linkedin scrive: La Mediazione Sociale è un obbligo
La criminalità cresce di pari passo con la crisi economica. Oggi, a mio modesto avviso, occorre lavorare in tutti i Municipi per prevenire queste tragedie e la Mediazione sociale può essere un valido strumento per spegnere focolai di tensione, per unire le persone, per creare una barriera sociale di legalità.

Il mio commento è stato: Concordo completamente con te che obiettivo ben più grande della mediazione civile come risoluzione di liti già avvenute debba essere la Mediazione Sociale in grado di prevenire l'insorgere di piccoli o grandi conflitti.
Certamente la Mediazione Sociale andrebbe promossa a livello locale, ma aggiungo io anche a livello scolastico. Come già avviene in altri paese con buoni risultati, sarebbe molto utile se si potessero creare progetti scolastici, per la fascia di età dall'adolescenza alla maggiore età, volti a insegnare la mediazione come risorsa per la gestione di rapporti conflittuali. Certamente una strada lunga, ma che nel futuro potrà creare una generazione più attenta e disposta a mettersi in gioco per comprendersi invece di prendere la via diretta dello scontro.     

Voi cosa ne dite?         

lunedì 2 gennaio 2012

Come la mediazione risolve i problemi e i conflitti

Quando si è sopraffatti da un problema, ci si sente impotenti e bloccati, incapaci di trovare una soluzione e una via di uscita.
Occorre quindi provare un approccio diverso o con l'aiuto di un amico o con il supporto di un terzo, come il mediatore che, anche senza conoscere a fondo l'aspetto legale del problema, sappia aiutare ascoltando ciò che gli viene raccontato e sappia ri-esprimerlo in  modo da "sdrammatizzare" gli eventi.
Il risultato di un intervento di questo tipo si traduce nella comprensione che:
  • Il problema è definito dagli obiettivi e dagli ostacoli per il loro raggiungimento
  • Il disagio è la conseguenza emotiva del problema o del conflitto
Nell'indagine che il mediatore svolge durante un incontro di conciliazione, viene fatto proprio questo lavoro:
  • distanziare i fatti accaduti in modo da rileggerli in modo più neutrale
  • distinguere i problemi dalle persone
  • attraverso la parafrasi raccontare gli accadimenti eliminando i caratteri emotivi negativi
  • ridefinire gli obiettivi in modo che siano realizzabili e possibili, ma soprattutto positivi. Positivi come spontaneamente il futuro è immaginato positivo. 
  • trovare dei criteri oggettivi con cui sia possibile valutare se gli obiettivi sono in fase di raggiungimento o meno
Solo in questo modo  è possibile fare un passo avanti verso il recupero di un atteggiamento mentale cooperativo.

Il mediatore deve avere una capacità personale molto spiccata di attenzione e ascolto attivo, ma deve anche essere supportato da una formazione continua, che gli consenta di apprendere sempre meglio le dinamiche relazionali tra parti in conflitto, per comprendere come sia possibile riattivare la comunicazione anche in presenza di contrasti apparentemente insanabili

venerdì 30 dicembre 2011

Intervista al Guardasigilli Paola Severino: la mediazione civile e commerciale proceda

D: La mediazione civile è già, in parte, in vigore. Quali effetti ha avuto?
R:«Dal 21 marzo al 30 settembre 2011 sono stati 33.800 i procedimenti aperti, più di 19.000 quelli definiti, per un valore medio della controversia pari a 93 mila euro, il 75% riguarda la mediazione obbligatoria, il 23% quella volontaria, l'1% delegata e l'1% obbligatoria per clausola di contratto. Per ora sono numeri inferiori alle attese. Ma mi aspetto molto dall'estensione, entro marzo, della mediazione obbligatoria ai contenziosi più corposi».
D:Quali?
«Le liti condominiali e gli incidenti stradali».
Ci sono state forti resistenze degli avvocati. Come si supereranno?
«Nell'80% dei procedimenti c'è stata l'assistenza di avvocati alle parti in causa».
Leggi tutto l'articolo

mercoledì 28 dicembre 2011

2011 un anno di mediazione

Sapete che seguo con attenzione il Blog mediazione tra pari, scritto e curato da Alessandra Grassi, mediatore civile presso il servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano e mediatore civile presso l’Istituto Superiore di Conciliazione di
Bergamo.
Oggi desidero condividere con voi questo link apparso sul blog qualche giorno fa, si tratta di una presentazione davvero interessante:
link: http://mediazionetrapari.wordpress.com/2011/12/28/la-mediazione-in-un-clik-un-anno-di-mediazione/

Grazie Alessandra

lunedì 26 dicembre 2011

Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 in materia di mediazione civile e commerciale

In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
  • l’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
  • nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
  • nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
  • le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
Fonte http://www.altalex.com/index.php

sabato 24 dicembre 2011

Novità del DL 212/2011 in tema di mediazione civile e commerciale

DL 212/2011 e novita’ in tema di mediazione: condanna in prima udienza per la mancata partecipazione e vigilanza sull’applicazione della disciplina

Il DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212, "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile", pubblicato in GU il 22/12/2011 e in vigore dal 23/12/2011, con riferimento alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, prevede le seguenti novità (art. 12):
- il capo di ogni ufficio giudiziario dovrà vigilare sull'applicazione della disciplina della "mediazione obbligatoria" e dovrà adottare iniziative tese a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice
- con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza, il giudice condannerà la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di "mediazione obbligatoria" senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio
Il testo dell'art. 12 DL 212/2011: Art. 12

Modifiche alla disciplina della mediazione
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila
sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche
nell'ambito dell'attivita' di pianificazione prevista dall'articolo
37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa
necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del
giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale,
al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della
giustizia.";
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le
seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio
alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza
successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».  

Tratto da http://www.iusreporter.it

venerdì 2 dicembre 2011

ASAC-agenzie rinnova il proprio sito web

Il sito dell'organismo di mediazione di Milano, ASAC - agenzie ha di recente rinnovato il proprio sito web per essere maggiormente chiaro verso coloro che stanno cercando dei mediatori professionisti a cui affidare la gestione extra giudiziale delle proprie controversie.
Il sito di ASAC-agenzie parte da una spiegazione molto dettagliata su cosa sia la mediazione civile e commerciale e sul ruolo del mediatore.
inoltre viene fornito l'elenco dei mediatori, accreditati dal Ministero facenti capo ad ASAC-agenzie, tra cui...:-)  Link

Collegati al sito di ASAC-agenzie per conoscere meglio la Mediazione e attivare una procedura di mediazione Link

giovedì 7 luglio 2011

Mediazione e Negoziazione in azienda

E' una cosa davvero inaspettata ma molto interessante e positiva: succede che anche nelle aziende si sta diffondendo l'idea che la negoziazione e la mediazione possano essere strumenti utili a costruire la collaborazione tra team di lavoro e che contribuiscano alla costruzione di risultati certamente più creativi e positivi.

Come lo so? le aziende medio grandi, in parte infliuenzate da esperienze già accadute positivamente all'estero, chiedono alle agenzie di organizzazione eventi di poter realizzare progetti di team building che abbiano proprio lo scopo di insegnare i principi della negoziazione.

E allora vi propongo di leggere il mio contributo Organizzazione TeamBuilding per imparare le tecniche di negoziazione, scritto sul blog eventiaziendali.wordpress.com

mercoledì 11 maggio 2011

Mediazione Civile: regole per il Trattamento dei Dati Personali

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha già reso obbligatorio dal 21 marzo 2011 il preventivo tentativo di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali nelle materie di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il Garante privacy, con due autorizzazioni (pubblicate sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2011), ha definito la modalità con cui trattare i dati personali delle parti coinvolte nella mediazione civile. Dai dati anagrafici a quelli più sensibili legati ad esempio allo stato di salute.
Il Garante ha pertanto confermato che il trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili (relativi, ad esempio, allo stato di salute) e giudiziari, deve essere conforme alle norme di legge, cioè al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Codice prevede che i soggetti pubblici possano trattare dati sensibili e giudiziari in base a un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Ai fini del trattamento dei dati sensibili e a carattere giudiziario, gli organismi di mediazione pubblici sono tenuti, pertanto, a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e aggiungere al proprio regolamento un documento che individui i tipi di dati (quali stato di salute, vita sessuale, condanne) e le operazioni eseguibili (vale a dire raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata). Non basterà dunque la ribadita regola della riservatezza, caratteristica propria dell'istituto della mediazione.

Questo aspetto vedrà coinvolti tutti gli Enti Autorizzati dalMinistero per la gestione delle procedure di Mediazione Civile.

Provvedimento in Inserisci link materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011


Mediazione Civile: Accordo raggiunto tra rappresentanti Avvocatura e Ministero Giustizia

Tratto da www.giustizia.it

Ad esito di una ampia ed approfondita discussione, terminata a notte fonda, su tutti i nodi più complessi dell’amministrazione della Giustizia civile e del ruolo dell’avvocatura, il ministro della Giustizia, i rappresentanti del CNF ed i presidenti degli Ordini e delle Unioni regionali che hanno accolto l’invito a partecipare all’incontro, si è convenuto di introdurre l’assistenza necessaria degli avvocati nei procedimenti di conciliazione obbligatoria e di costituire una cabina di regia permanente tra il ministro e l’avvocatura per risolvere il problema urgente dello riduzione dell’arretrato civile, con il coinvolgimento dell’avvocatura nella giurisdizione, la promozione della negoziazione assistita affidata ai difensori, la introduzione di limiti per valore alla conciliazione obbligatoria o, in alternativa, la fissazione di tariffe graduate.

La riunione ha segnato un risultato positivo che CNF ed Ordini hanno ottenuto, per la prima volta, dopo molti mesi di tensione, superando polemiche e pregiudizi.

“Oggi ricomincia un cammino comune per il bene della Giustizia in Italia - ha affermato il Guardasigilli a termine della riunione – questo cammino comune -conclude Alfano- porterà grandi risultati ai cittadini nel segno della efficienza della Giustizia civile”.

Personalmente mi sembra un buon accordo negoziale! Coinvolge più direttamente gli avvocati nella mediazione e questo forse porterà vantaggio alla diffusione della media conciliazione più rapida anche in Italia.
Inoltre, viene ribadito l'intento del Ministero di sfruttare il vantaggio della procedura di mediazione civile anche a fini deflattivi per la Giustizia Civile.

Un blog fondamentale per conoscere la mediazione civile

La mediazione civile e commerciale cosa è?
Che la si chiami mediazione civile o media conciliazione vi segnalo un blog chiarissimo, ricco di contributi informativi e formativi, scritti da una giovane e preparatissima avvocato, mediatore presso la CCIAA di Milano: Alessandra Grassi.

Il blog si chiama Mediazione tra pari

Alessandra Grassi, con continuità aggiorna il blog con post focalizzati sulla parte normativa, sulle tecniche negoziali e aggiunge una serie di interessantissime interviste per conoscere meglio la mediazione (da alcuni detta in modo impreciso media conciliazione).

Vi invito a leggerlo e a iscrivervi al suo feed

martedì 10 maggio 2011

Media conciliazione o mediazione civile?

Probabilmente in molti si saranno accorti del fatto che lo strumento giuridico introdotto dal D.Lgs. 28/2010 è chiamato in mille modi differenti. Il Ministero della Giustizia e in generale tutti coloro che sono favorevoli a questo nuovo istituto lo chiamano con nomi in linea con le definizioni fornite dalla legge: ossia, "mediazione civile e commerciale" o semplicemente "mediazione civile". Oltre ai nomi ufficiali, sui mezzi di informazione vengono utilizzati (in verità, sempre meno) altri nomi, del tutto inesatti, ma che comunque sono frutto più di una scarsa conoscenza della materia che di una vera volontà denigratoria: "conciliazione" (tout court), "mediazione conciliativa", "conciliazione obbligatoria", "mediazione obbligatoria", ecc. Infine, e arriviamo al punto, vi sono i contrari alla riforma i quali hanno inventato un vero e proprio nome alternativo che utilizzano quotidianamente per parlare male dell'istituto: "media-conciliazione" (tra l'altro, con le due parole ora scritte staccate, ora attaccate, ora col trattino, con la sbarra o altro).

Pur essendo chiaro sin dall'inizio lo scopo di cotanta creatività linguistica (ossia creare confusione tra la gente per impedire la diffusione dello strumento), sino ad ora sfuggiva ancora il modo preciso con il quale si mirava a raggiungere questo risultato.

Anche stavolta, una possibile risposta viene fornita da Google, il principale motore di ricerca al mondo, e si basa sulla considerazione che, al giorno d'oggi, qualunque tipo di informazione passi inevitabilmente attraverso internet. Immaginiamo che un cittadino qualsiasi voglia trovare in rete alcune notizie sull'argomento. Ebbene, qualunque ricerca effettuata utilizzando il nome "mediazione civile" gli restituirà sempre, come risultato, una serie di siti web (primo fra tutti, quello del Ministero della Giustizia) che parlano di questo istituto in termini oggettivi e corretti. Al contrario della ricerca svolta digitando il nome "media conciliazione", che spesso restituisce risultati che parlano della mediazione civile in termini negativi e mirano a screditarla. Volendo fare un esempio spiccio ma calzante, è come se un cittadino straniero cercasse informazioni sugli italiani utilizzando la parola "mafiosi", magari dopo averla sentita dire in tv. E' facile intuire il tipo di documenti nei quali egli si potrebbe imbattere e quale opinione potrebbe maturare nei nostri confronti.

Risulta pertanto evidente il biasimevole motivo per il quale i bastian contrari cerchino in tutti i modi di non incentivare la diffusione del vero nome della mediazione civile e di parlare, sempre e comunque, di "media conciliazione". Tutto ciò spiegherebbe l'utilizzo costante di un nome del tutto sconosciuto alla comunicazione istituzionale e sul quale fonti anche molto autorevoli si sono già pronunciate in modo preciso sottolineandone il contrasto con le definizioni dettate dalla legge (per tutte, la Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2011).

Se dunque è sempre stato evidente che il successo di questa riforma, definita da alcuni come epocale, si sarebbe giocato anche e soprattutto sul campo della comunicazione, ora che questa bizzarra strategia contro-informativa può essere finalmente chiara a tutti, coloro che ne sono gli artefici di certo non fanno una gran bella figura. A farne le spese è in particolare la loro credibilità, visto che, in un campo rigoroso quale è quello del diritto, simili "evoluzioni linguistiche" finiscono inevitabilmente per far sembrare colui che le compie semplicemente ridicolo.

Ringrazio per il contributo l’Associazione Culturale VivInsieme E-mail vivinsieme@libero.it

giovedì 5 maggio 2011

Quando la mediazione è affidata al buon senso

Il valore della mediazione familiare come strumento di gestione del conflitto è l’argomento del seminario «la mediazione familiare e il conflitto: verso la cultura del buon senso», promosso e organizzato dall’Associazione Ohana e in programma venerdì, alle 14, a Villa Zerbino di Genova.
In un momento di grande fermento, dovuto alla recente entrata in vigore del dlgs 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale, è interessante capire cosa cambia (se cambia qualche cosa) anche per la mediazione familiare, già attiva in Italia da qualche anno.

A mio parere per la mediazione civile e commerciale, in termini di rapporti tra professionisti, corsi di formazione per i mediatori e di procedura ci sarebbe molto da imparare dalla mediazione familiare.

«L’auspicio dell’Associazione Ohana che ha sede a Genova ed è presente anche in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna - sottolinea in particolare Anna Maria Calcagno - è quello di diffondere la cultura della mediazione familiare, che è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. Inoltre, l’intento è anche quello di realizzare una sinergica collaborazione tra professionisti, pur nel rispetto dei differenti compiti e ruoli: sebbene la mediazione si svolga in un contesto protetto completamente avulso dal contesto giudiziario - aggiunge la presidente di Ohana - occorre ricordare che il testo dell’accordo finale raggiunto in mediazione dovrà essere formalizzato dall’avvocato della coppia, esterno al percorso di mediazione, per essere trasfuso nel ricorso per separazione consensuale, che verrà omologato dal tribunale».

venerdì 22 aprile 2011

La Conciliazione delle Camere di Commercio - Una scelta felice

La Conciliazione in azione

Dal 29 aprile parte la selezione per i Mediatori da inserire nelle liste di Conciliatori per la Camera di Commercio di Firenze. Io sarò tra gli esaminandi.

Per prepararmi al meglio ho trovato sul sito della Camera di Comemrcio di Firenze una serie molto interessante di video sulla Conciliazione in atto.

E' disponibile una simulazione di conciliazione legata al settore turistico. Molto interessante, vi consiglio la visione Camera di Commercio di Firenze

giovedì 21 aprile 2011

Il ruolo…positivo…delle emozioni nella mediazione civile

A cosa servono le emozioni per arrivare ad una conciliazione? Sono utili o sono un ostacolo? Cosa fa un mediatore quando si trova davanti una parte molto emotiva e di fronte alle proprie emozioni?

Le emozioni sono davvero il codice di accesso, la password, per arrivare a intravedere la soluzione e lavorare con le parti affinchè approdino alla migliore soluzione di una controversia, in termini di soddisfazione e riconquista del rapporto.
Molti mediatori hanno paura che affrontando le emozioni la situazione possa sfuggire loro di mano ed esplodere, temono di perdere il filo logico del percorso di mediazione.
Esplorare le emozioni, fare domande per comprenderle meglio, scoprire i valori morali da cui scaturiscono serve a far emergere aspetti importanti su cui lavorare e da richiamare sul tavolo negoziale al momento delle ipotesi di accordo, cioè nella fase più razionale.
Purtroppo è ancora troppo diffusa, soprattutto tra coloro che hanno una formazione giuridica o tecnica, che le mediazioni commerciali, a differenza di quelle familiari e penali, debbano essere risolte solo attraverso una gestione razionale, ragionevole ed efficiente.
In realtà, come ha anche detto più volte, commentando il dlgs 28/2010, il Ministro Alfano,
molte delle controversie civili commerciali coinvolgono forti emozioni:
– impresa familiare
– risarcimento del danno per colpa medica
– controversie di tipo finanziario
– rapporti societari
– condominio
– diffamazione

Le persone percepiscono un conflitto, perché qualche cosa sembra loro “sbagliato” e non si sentono di abbandonare un conflitto finché le cose non si siano “raddrizzate” o essi abbiano cambiato il convincimento intorno alla serietà delle violazioni morali o normative avvenute per avere una più completa conoscenza del conflitto (delle tensioni relazionali, degli interessi della disputa, delle preoccupazioni nascoste e delle posizioni contrapposte).
Per questo motivo, è una parte critica del ruolo del mediatore, la capacità di occuparsi delle cause emotive, di come le parti definiscono e vivono il conflitto, il loro sistema di valori.
Naturalmente le emozioni non sono solo quelle che animano il conflitto nelle singole parti, ma sono anche le emozioni delle parti rispetto al rapporto tra di loro e rispetto al mediatore.
Comprendere questo quadro permette di inquadrare la questione in modo più completo per poter aiutare le parti in modo profondo a ritrovare la serenità per leggere le situazioni in modo più distaccato, lucido e costruttivo.

Il primo passo, di solito, si può ottenere con il riattivare la comunicazione diretta delle parti tra loro….da qui in poi è tutto in discesa e le soluzioni possibili alla controversia emergeranno in modo spontaneo.

Concordate?

sabato 16 aprile 2011

Sciopero OUA: cosa ne dicono all'estero

Vi segnalo questo blog e in particolare questo post corredato anche da un mio commento http://businessconflictmanagement.com/blog/2011/03/italian-lawyers-call-em-as-they-sees-em/ Una giusta riflessione sulla miopia della posizione dell'OUA, e sul fraintendimento da parte di quegli avvocati che non riescono a cogliere il vantaggio della mediazione e il nuovo ruolo che l'avvocato può e deve avere all'interno della procedura di mediazione. Io ho sempre pensato che il mediatore non necessariamente debba essere un giurista, ma certamente le parti in mediazione è positivo che siano accompagnate dai legali. Perchè? Perchè io opto per un ruolo del mediatore come facilitatore, dunque al momento dell'accordo i legali potranno prestare tutto il loro "mestiere" nella stesura del testo dell'accordo. Una collaborazione perfetta: il mediatore aiuta le parti, i legali svolgono un ruolo di consulenza rispetto alle proposte emerse (con mente aperta) e al termine mostrano la loro competenza nella redazione del testo di accordo e possono procedere al deposito in Tribunale per l'omologazione!

mercoledì 13 aprile 2011

Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende regolamento attuativo

Tratto da Il sito www.giustizia.it

Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende regolamento attuativo

13 aprile 2011

Con riferimento alla pronuncia emessa ieri dal Tar del Lazio, il Ministero della Giustizia precisa che il giudice amministrativo ha rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte costituzionale perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma, significativamente, non ha sospeso, come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo impugnato che, al pari della corrispondente disciplina legislativa, resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali.