La mediazione civile e commerciale non è solo un modo per ridurre il numero di cause in tribunale. Il Ministero di Giustizia ha voluto indicare un metodo alternativo attraverso cui le parti coinvolte in un qualsiasi contrasto possano trovare con l'aiuto di un mediatore preparato, imparziale, neutrale e riservato, un nuovo accordo e un rapporto soddisfacente.
giovedì 3 marzo 2011
Mediazione secondo il dlgs 28/2010 e Mediazione come attività di consulenza
L’attività di mediazione, intesa come lavoro per il raggiungimento di un accordo attraverso tecniche di negoziazione cooperativa, può essere esercitata da professionisti non inseriti nel registro degli organismi accreditati, non avendo il legislatore riservato ad essi lo svolgimento della medesima, ma diverso sarà il valore giuridico dell’atto conclusivo del procedimento: nel caso di verbale di accordo sottoscritto nell’ambito della procedura regolata dal d.lgs. n. 28/2010, lo stesso è suscettibile di omologa presso il Tribunale competente e di acquisizione del valore di titolo esecutivo e come detto ipotecario; nel caso di accordo raggiunto in sede diversa da quella disciplinata dal d.lgs. n.28/2010, l’atto conclusivo avrà unicamente valore di atto negoziale, con conseguenti effetti, reali od obbligatori, previsti per i contratti (titolo esecutivo nei limiti di cui all’art. 474 c.p.c.).
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