La figura del mediatore dal punto di vista strutturale, secondo quanto definito dal dm 180/2010
a) è persona fisica (art. 1 del d.lgs. n. 28/2010 e art. 1 del dm. n. 180/2010);
b) è imparziale,
c) è terzo e neutrale rispetto alle parti;
d) ha obblighi di mezzi ma non di risultati
d) non ha poteri decisori capaci di vincolare le parti
e) svolge un servizio finalizzato ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia o a formulare una proposta per la risoluzione della stessa
Sotto il profilo giuridico il mediatore può dunque essere definito quale persona fisica che svolge un’attività professionale di natura intellettuale in favore dell’organismo presso il cui elenco è stato inserito.
La natura intellettuale dell’opera deriva dalla considerazione che funzione precipua del mediatore è, come si evince dalla definizione di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 28/2010, quella di assistere le parti in lite al fine di pervenire ad una soluzione concordata della medesima, attività che esige conoscenza degli strumenti tecnici della procedura di negoziazione assistita e capacità di una loro utile applicazione, oltre che, evidentemente, dei profili giuridici che attengono alla controversia.
L’imparzialità significherà, anche per il mediatore, divieto di favore per una delle parti, mentre le neutralità attiene all’indifferenza nei confronti delle parti e dunque nell’equidistanza.
L’imparzialità e la serietà del mediatore significano la sua capacità di divenire catalizzatore della fiducia delle parti, fino a essere confidente e buon “rappresentante” di tutte.
Ecco la ragione per cui, fortunatamente il d.m. n. 180/2010 consente alle parti stesse di sollecitare comunemente il responsabile dell’organismo per l’eventuale designazione di uno specifico mediatore alla trattazione del loro affare. Ipotesi inammissibile nella dimensione giudiziaria della lite.
Per quanto riguarda la definizione di obbligo di mezzi non di risultato, significa che il mediatore ha per obbligo al sua costante formazione per costituirsi come figura professionale trasversale rispetto alle competenze tecniche che pure attengono alla materia mediata.
Non deve trattarsi necessariamente di un giurista, anche se risulta chiaro che la conoscenza del diritto renderà migliore la sua opera.
I corsi che i mediatori saranno tenuti a seguire, dovranno avere per oggetto la normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, la metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, e, infine, l’efficacia e l’operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, i compiti e le responsabilità del mediatore.
In sintesi, un articolato quadro di qualificazione professionale del mediatore, non incentrato solo, né principalmente, sulla conoscenza delle discipline giuridiche rilevanti, quanto piuttosto sul momento relazionale e autonomo della tecnica di mediazione. A conferma della connotazione metagiuridica della figura in parola, vero e proprio homo novus sia del mondo delle professioni sia di quello della giustizia.
Il mediatore non propone e non obbliga all'accettazione di soluzioni al conflitto, semplicemente suggerisce alle parti come tornare a comunicare efficacemente per poter riconoscere insieme gli elementi comuni, gli interessi comuni su cui basare ipotesi di accordo negoziale.
Nel caso della forma di medizione civile valutativa, il mediatore comunica alle parti la propria valutazione del conflitto e della soluzione possibile, ma le parti non sono in alcun modo vincolate ad accettare.
Nessun commento:
Posta un commento